LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36900/2019 proposto da:
C.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Bava Arturo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C., quale curatore speciale della minore C.A., C.S., D.I., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 05/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/03/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 5 novembre 2019 la Corte d’Appello di Genova sezione Minorenni – ha confermato il provvedimento emesso in data 4 marzo 2019 con cui il Tribunale per i Minorenni di Genova ha sospeso C.D. dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore C.A., nata il *****, nominando un tutore provvisorio.
Il giudice di secondo grado, previo rigetto dell’eccezione con cui l’odierno ricorrente si doleva di non essere stato previamente sentito prima dell’adozione del provvedimento ablativo, sul rilievo che il ricorrente era già convocato nell’ambito del procedimento di adottabilità (nel cui ambito è intervenuta la contestata sospensione), ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice, osservando come un padre, quale il ricorrente, coinvolto nel mondo della droga e della piccola criminalità, ed attualmente in carcere, non costituiva un esempio educativo da seguire, né rappresentava una figura affidabile dal punto di vista dell’accudimento della minore A. nella sua quotidianità e nelle diverse fasi di crescita.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.D. affidandolo a due motivi.
Le altre parti non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 336 c.p.c., sul rilievo che è stata omessa la convocazione del ricorrente prima del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale.
Osserva il sig. C. che, sebbene la necessità dell’audizione del genitore sia apparentemente prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 10, solo per la conferma del provvedimento ablativo della potestà genitoriale emesso d’urgenza dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato, tuttavia, anche il richiamo finale del comma 5 di tale norma agli artt. 330 c.c. e segg., ha un senso solo se si ritenga necessaria la previa audizione del genitore anche nella situazione non urgente. Diversamente, ci si troverebbe in presenza di una norma irragionevole che, a quel punto, dovrebbe essere sottoposta ad un vaglio di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 29 e 30.
Infine, il ricorrente rileva che l’audizione avvenuta mesi prima rispetto al provvedimento ablativo per cui è causa non è idonea a far ritenere osservato l’obbligo di convocazione del genitore, essendosi lo stesso trovato in una condizione personale del tutto differente rispetto a quella che ha condotto all’emissione del decreto impugnato (revoca della misura alternativa alla detenzione disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Genova e sottoposizione a carcerazione per espiazione pena).
2. Il motivo è infondato.
Va osservato che, ad avviso di questo Collegio, l’audizione del ricorrente, avvenuta il 23 luglio 2018 nell’ambito del procedimento di adottabilità (aperto da molti anni), è idonea a far ritenere osservata la garanzia prevista dall’art. 336 c.c., comma 2.
Infatti, come emerge dalla lettura della L. n. 184 del 1983, art. 10, commi 3 e segg., la sospensione della potestà genitoriale dei genitori rappresenta, unitamente al collocamento temporaneo in una famiglia o una comunità di tipo familiare, uno dei possibili esiti, anche in via provvisoria, del procedimento di adottabilità, di talché la convocazione del genitore avvenuta nell’ambito del procedimento che può addirittura condurre a recidere il legame con i genitori naturali (come avviene in caso di affidamento preadottivo) è idonea a far ritenere osservata la garanzia difensiva anche in relazione provvedimento che determina un mero affievolimento della potestà genitoriale. Sul punto, la Corte di merito ha, altresì, precisato che l’episodio che ha determinato la revoca della misura alternativa alla detenzione, e che poi ha condotto alla sospensione della potestà genitoriale, non era stato che “l’ultima goccia che aveva fatto traboccare il vaso”, inserendosi in un comportamento antisociale del C. perdurante da anni e che ha sempre impedito il collocamento stabile della figlia presso di lui. La situazione concreta non presentava quindi elementi di novità tali da giustificare una nuova audizione a pochi mesi di distanza dalla precedente.
La Corte di merito ha, peraltro, ben evidenziato che, nel caso di specie, la sospensione della potestà genitoriale non incide comunque sui contatti tra padre e figlia né sulla frequentazione della minore da parte della famiglia d’origine. Tale limitazione influenza, infatti, solo il potere del genitore di compiere scelte che riguardano la cura e l’educazione dei figli, attribuendo al tutore la responsabilità degli atti di maggiore significatività.
Tale valutazione in fatto, così adeguatamente argomentata dalla Corte di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 333 c.c..
Espone il ricorrente che i provvedimenti a tutela del minore possono essere adottati solo ove la condotta del genitore appaia pregiudizievole per il figlio, mentre, nel caso in esame, lo stesso non hamai cagionato alcun pregiudizio alla figlia, tanto è vero che non sono stati vietati i suoi incontri con la medesima.
In particolare, la sua condizione di tossicodipendente sottoposto a carcerazione non ha mai cagionato alcun danno alla bambina. Ne consegue che il provvedimento di sospensione è stato adottato ai soli fini di una più comoda gestione della stessa: il che esula dalla previsione normativa di cui all’art. 333 c.c..
4. Il motivo è infondato.
Va osservato, avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente, per l’adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell’art. 333 c.c., una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, che non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cfr. Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529 in motivazione).
Non vi è dubbio che la Corte di merito abbia fatto buon uso di tale principio, avendo la stessa evidenziato i potenziali pregiudizi derivanti alla minore dalla costante condotta di vita del genitore, coinvolto nel mondo della droga e della piccola criminalità, e come tale non idoneo ad assumersi la responsabilità delle scelte più importanti riguardanti l’accudimento della minore A. nella sua quotidianità e nelle diverse fasi di crescita.
Va, peraltro, osservato, che la Corte di merito ha opportunamente evidenziato che la sospensione della responsabilità genitoriale non incide di fatto sui contatti tra padre e figlia né sulla frequentazione della famiglia origine, producendo risultanti non sostanzialmente diversi da quella delega generale alla famiglia presso cui la minore è collocata che lo stesso ricorrente aveva proposto, in via alternativa, in udienza.
Tale complessiva valutazione in fatto, espressa con una motivazione immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo le altre parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021