LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8340/2020 proposto da:
B.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Grattacaso Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.C., Bu.Si., elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 108, presso lo studio dell’avvocato Bisogno Patrizia, rappresentati e difesi dall’avvocato Concilio Giovanni, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
S.A., quale curatore speciale della minore V.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno;
– intimati –
avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, pubblicata il 20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 63/2020, pubblicata il 20-1-2020, la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto da B.V. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile la domanda dallo stesso proposta diretta ad impugnare per mancanza di veridicità il riconoscimento di V.V., nata l'*****, effettuato da V.C.. La Corte d’appello, nel condividere il giudizio espresso dal primo giudice, ha ritenuto che non fosse ammissibile l’azione da ritenersi promossa ex art. 263 c.c., dal B., il quale prospettava di essere il padre biologico della minore, nata in costanza di matrimonio di V.C. e Bu.Si..
La Corte di merito ha affermato che l’art. 263 c.c., si applica ai figli nati fuori dal matrimonio, come è dato evincere dall’inserimento sistematico di detta norma nell’ambito del capo IV del titolo intitolato al “riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio” e come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con le pronunce richiamate nella sentenza.
2. Avverso questa sentenza B.V. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito con controricorso dal curatore speciale della minore, avv. S.A., nonché con separato controricorso da V.C. e Bu.Si.. Sono rimasti intimati la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 263 c.c. e dell’art. 244 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce di avere interesse a far accertare che egli è il padre biologico e naturale della minore V. e, a suo avviso, detto accertamento non è reso inammissibile dalle norme del codice civile vigente che si riferiscono al reclamo di legittimità, al disconoscimento, ovvero all’accertamento giudiziale della paternità, né esso sarebbe incompatibile con un eventuale status di figlio legittimo. Ad avviso del ricorrente la norma di cui all’art. 263 c.c., deve intendersi come riferita anche al “concepito nato fuori dal matrimonio” e pertanto essa si applica anche alla famiglia coniugale. Inoltre, deduce che l’azione ex art. 244 c.c., è consentita al PM o al curatore speciale su sollecitazione anche dell’altro “genitore”, come previsto dal comma 6 del citato articolo, e l'”altro genitore” può anche non essere il marito, poiché se il legislatore avesse voluto fare riferimento a quest’ultimo lo avrebbe esplicitato, come nel comma 2 dello stesso articolo. Richiama l’art. 29 Cost. e precisa che, dopo la riforma del 2013, non è più prospettabile la contrapposizione tra azioni di stato legittimo e azioni di stato riferite alla filiazione naturale. Ribadisce che nessuno può reclamare uno stato di figlio contrario a quello attribuito con l’atto di nascita e il conforme possesso di stato, se prima non l’abbia rimosso attraverso l’azione di contestazione (art. 239 c.c.) esperibile ex art. 240 c.c., negli stessi casi di cui all’art. 239, comma 1, ovvero, trattandosi di figlio riconosciuto, attraverso l’impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.. Rimarca, infine, che il riconoscimento non veridico configura la fattispecie di reato di cui all’art. 567 c.p.c. e il difetto di veridicità sussiste anche quando la madre del figlio nato da relazione adulterina dichiari nell’atto di nascita di averlo concepito con il proprio marito.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata, che il Collegio condivide e intende ribadire, la paternità e maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (art. 269 c.c., comma 1), non anche in contrasto con un differente stato (nel caso di specie di figlio legittimo, ossia nato dal matrimonio) in cui la persona si trova (art. 253 c.c.).
Ne consegue che la condizione di “figlio legittimo” è ostativa all’accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di “figlio legittimo”, con accertamento efficace erga omnes. In altri termini, la domanda di riconoscimento di paternità proposta da colui che assume di essere il padre biologico non può avere ingresso, se l’azione di disconoscimento non è stata proposta, oppure non può avere accoglimento, in ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio di disconoscimento, sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione ex art. 232 c.c., non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento (Cass. n. 1784/2012 e Cass. n. 17392/2018 citata).
Inoltre, questa Corte ha chiarito che colui che si afferma padre biologico del figlio nato dal matrimonio, pur non essendo legittimato a proporre in via autonoma azione di disconoscimento di paternità (Cass. n. 4033/1995) e neppure potendo intervenire e partecipare a quel giudizio o proporre impugnazione di terzo (Cass. n. 6985/2018), se il minore è infraquattordicenne, può chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale affinché promuova l’azione di disconoscimento, e ciò interpretando la locuzione dell’art. 244 c.c., u.c. (“altro genitore”) come riferita non solo alla madre, ma anche al padre biologico (così Cass. n. 4020/2017).
Dunque, in questi ben delimitati confini, al padre biologico è attribuito uno strumento sollecitatorio dell’azione di disconoscimento, ferme restando all’evidenza, per quanto già si è detto, da un lato, l’assenza di legittimazione autonoma del padre biologico a proporre quell’azione e, dall’altro, la rimessione all’esclusiva valutazione del giudice dell’interesse del minore al promovimento della stessa azione.
2.2. Ciò posto, la Corte d’appello si è attenuta ai suesposti principi di diritto, richiamando correttamente, nel ragionamento decisorio, i passaggi argomentativi di cui si è detto.
Il ricorrente, che non censura specificamente la qualificazione, effettuata dalla Corte di merito, dell’azione da egli proposta come, in principalità, di accertamento della paternità naturale e neppure deduce che sia pendente il giudizio di disconoscimento, incentra il presupposto fondante della doglianza sull’assunto secondo cui l’art. 263 c.c., debba intendersi riferito anche al “concepito nato fuori dal matrimonio di uno di essi” e pertanto debba applicarsi anche alla famiglia coniugale.
Detta interpretazione è però del tutto priva di pregio, poiché si pone in evidente ed insanabile contrasto con le chiare previsioni di cui all’art. 269 c.c., comma 1 e art. 253 c.c., per quanto si è infra precisato, nonché con il principio di diritto secondo il quale non è consentito l’accertamento in via incidentale di una questione di stato dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi – nel quadro normativo attuale – art. 3 c.p.p. e D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 8 (Cass. n. 3934/2012). Sotto quest’ultimo profilo si osserva che, ove fosse accolta la prospettazione del ricorrente, si determinerebbe, infatti, in violazione del suddetto principio di diritto, un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone assenza di filiazione legittima tra V.V. e C., peraltro su iniziativa di un soggetto (padre biologico) non legittimato a proporre l’azione di disconoscimento della paternità, ai sensi dell’art. 244 c.c.. Questa Corte, con la citata pronuncia Cass. n. 3934/2012, ha chiarito che “già Cass. 1515/1966 (seguita da Cass. 1615/1969, resa a sezioni unite, e Cass. 220/1980; cfr. anche Cass. 194/1985) ebbe occasione di precisare che nel nostro sistema legislativo, come si deduceva dagli artt. 806 e 819 c.p.c., art. 19 c.p.p., artt. 28 e 30 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato e artt. 3 e 5 del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative, deve escludersi la possibilità di un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone con effetto limitato alla controversia principale di diversa natura. Tali considerazioni sono valide tuttora pur nel mutato quadro normativo, richiamandosi, in luogo degli abrogati codice di procedura penale del 1930 e testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulle giunte provinciali amministrative, l’art. 3 c.p.p., attualmente in vigore, e il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 8” (così Cass. 3934/2012 citata, rispetto alla quale non si ravvisa contrasto con quanto affermato dalla richiamata pronuncia n. 17392/2018, che anzi ribadisce l’efficacia erga omnes del giudicato sul disconoscimento e tratta del rimedio processuale necessario per ovviare all’interferenza tra giudizi pendenti proprio sulla premessa di quell’efficacia erga omnes).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza, dando atto che la costituzione di V.C. e Bu.Si. è avvenuta con unico atto difensivo.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, consorti V.C. e Bu.Si. e curatore speciale del minore S.A., delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna di esse in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021