LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25392/2017 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, presso lo studio dell’avvocato Hernandez Federico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Calvetti Sergio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.J.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell’avvocato Coleine Lorenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 24/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto pubblicato il 16-1-2016 il Tribunale di Treviso, in parziale accoglimento del ricorso proposto da B.R., disponeva la riduzione del contributo di mantenimento ordinario mensile per il figlio B.P. (nato il *****) all’importo di Euro 2.850,00, rispetto a quello di Euro 3.350,00 stabilito, su ricorso congiunto delle parti, in data *****, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, disponendone il versamento alla madre S.E.J..
2. Con ordinanza n. 1576/2017 pubblicata il 24-3-2017 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da B.R. avverso il citato decreto del Tribunale di Treviso. La Corte di merito ha rilevato che il Tribunale aveva considerato la circostanza della dimora di fatto all’estero del figlio P., di anni *****, per 220 giorni all’anno circa, poiché lo stesso frequentava un istituto scolastico a *****, e per tale ragione l’assegno a carico del padre per detto minore era stato ridotto di circa 2/3, da Euro 6.700,00 a Euro 2.850,00 mensili, corrispondendo tale riduzione alle sole spese non più sostenute dalla madre, quantificate in Euro 500,00 mensili. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto adeguato il regolamento economico disposto dal Tribunale in considerazione del fatto che il minore aveva residenza presso la madre nel periodo in cui non dimorava in ***** ed ha infine ritenuto che ” la richiesta di dividere in parti uguali tra i genitori tutte le vacanze dei due figli in periodo non scolastico non consideri il loro reale interesse, essendo evidente che una eccessiva frammentazione determina maggior disagio per i minori” (pag. 2 ordinanza impugnata).
3. Avverso questa ordinanza B.R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di S.E.J., che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dll’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c..
5. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e violazione dell’art. 111, comma 6 Carta Costituzionale”. Il ricorrente deduce che il provvedimento della Corte di merito viola l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 111 Cost., comma 6 per essere carente e abnorme il contenuto della decisione impugnata, avendo la Corte d’appello omesso di esaminare le censure in dettaglio indicate nel ricorso. Con il secondo motivo denuncia la “violazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4”, per non avere la Corte di merito considerato che le attuali esigenze del figlio sono soddisfatte dal padre in via diretta, come il ricorrente assume ammesso dalla stessa S. in fase di reclamo, e per non avere valutato i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la “violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1”, per non avere la Corte d’appello ritenuto integrante “giustificato motivo” il fatto, pur pacifico ed incontestato, del trasferimento di P. all’estero per ragioni di studio e della conseguente sua non coabitazione con la madre, al fine di revocare l’obbligo di corresponsione a quest’ultima del contributo per il suo mantenimento.
6. Con atto notificato alla controparte in data 6-9-2021 e depositato tramite PCT nella stessa data, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è rituale, così come l’accettazione della controricorrente.
Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la possibilità di regolare le spese di lite.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021