Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27586 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2991/2018 proposto da:

Z.C., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato De Simone Marcella, giusta procura;

– ricorrente –

contro

B.D.P.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Politino Daniela, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1442/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA, che chiede alla Corte di Cassazione l’accoglimento del ricorso. Chiede, inoltre, dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale.

RITENUTO

CHE:

Z.C. ricorre con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata. B.d.P.O. ha replicato con controricorso e proposto ricorso incidentale con due mezzi. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Con detta sentenza la Corte distrettuale, nel giudizio di separazione personale tra le parti, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado.

Z. e B.d.P. hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e reciprocamente accettato la rinuncia in prossimità dell’adunanza camerale, concordando sulla compensazione delle spese.

In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

– Dichiara estinto il processo;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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