Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27601 del 11/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21494/2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Andrea Camprini, del foro di Ravenna;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 04/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/21 dal Dott. MELONI Marina.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 4/7/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da M.S. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal ***** aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna di essere andato via dopo aver subito numerose aggressioni a causa della sua militanza nel partito politico ***** in quanto il padre era il presidente della sezione locale del partito ed il partito ***** che aveva vinto le elezioni perseguitava gli avversari politici.

Il Tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile ed ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. A) e B) per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso il decreto del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 per aver ritenuto il ricorrente non credibile senza alcuna verifica sulla compatibilità e plausibilità del racconto e violato i canoni legale. di interpretazione degli elementi istruttori ex art. 360, comma 1, n. 3).

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione ex art. 360, comma 1, n. 3) deduce violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) e c) per non avere concesso la protezione sussidiaria e censura la decisione per avere omesso di valutare la situazione socio-politica del paese.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) dell’art. 115c.p.c. e art. 101 c.p.c., comma 2 nullità della sentenza per avere il ricorrente utilizzato fonti diverse da quelle offerte dal ricorrente.

Con il quarto motivo deduce violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e censura la negazione della protezione umanitaria per non avere il giudice di merito preso in considerazione tutti i profili di vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare l’integrazione e di svolgere il giudizio di comparazione.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente occorre rilevare la nullità della procura alle liti apposta al ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo.

Invero le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto in tema di protezione internazionale (cfr. sent. n. 15177 del 1.6.2021), hanno affermato che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma.

Nel caso di specie, invece, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione – pur recando, accanto alla firma del conferente la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato – non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma.

Nulla per le spese non essendosi costituita la parte intimata. Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (cfr. sempre ss.uu., n. 15177/2021, cit. supra).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472