Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27610 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17260/2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. P. Spinicelli, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 30/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da O.O. cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver dovuto abbandonare il paese a seguito di minacce e violenze ricevute da alcuni individui che aveva colto nell’atto di seppellire un cadavere nei pressi della sua abitazione, nel gennaio 2015, avendo provato a documentare il fatto per sporgere denuncia all’autorità. Ha riferito di essere stato visto scattare le fotografie con il telefonino e di essere stato subito minacciato e picchiato. Di avere provato a denunciare il fatto alla polizia, ma di non essere stato creduto e di essere stato, pertanto, consigliato dalla madre a lasciare il paese.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che dal racconto del richiedente emergano delle incongruenze che ne minano la credibilità ed, inoltre, la vicenda narrata è poco plausibile e in alcuni punti emergono contraddizioni (oltre al fatto di non essersi presentato per ben due volte, all’audizione prevista). Il tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3, 5 e art. 8, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per carenza d’istruttoria e per violazione dei principi di diritto in materia di protezione internazionale e attinenti allo scrutinio della richiesta di protezione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 8 CEDU e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e dell’art. 116 c.p.c., per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché censura l’accertamento di fatto espresso dal tribunale sulla base delle fonti consultate che non erano, a suo avviso, “precise” e “aggiornate”, a cui contrappone altre fonti, ma in termini di mero dissenso.

Il secondo motivo è da una parte inammissibile, perché generico, perché si consuma in mere citazioni giurisprudenziali, dall’altro è infondato laddove censura l’omesso giudizio comparativo (v. p. 26 del ricorso) tra la situazione oggettiva e soggettiva esistente in Italia e quella nell’ipotesi di rientro in *****, in quanto il tribunale non ha omesso tale comparazione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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