LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18658/2020 proposto da:
C.M.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi, N. 51 presso lo studio dell’avvocato Santagata Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Urbinati Paola;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 30/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da C.M.K. cittadino del *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il paese nel 2016, perché ricercato da alcuni vicini di casa che lo volevano uccidere. Questi vicini erano potenti e avevano detto al padre e al fratello che avrebbero dovuto lasciare casa dove abitavano perché il loro nonno, a suo tempo, avrebbe venduto la casa al loro nonno. Richiesti di dimostrare il loro diritto, questi vicini si erano rifiutati ed anzi avevano minacciato la famiglia del ricorrente, poi erano passati alle vie di fatto e li avevano cacciati di casa, aggredendoli e ferendoli. Sulla base di tutto, il ricorrente aveva deciso di lasciare il paese.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto, condividendo il giudizio della Commissione territoriale, che le dichiarazioni del richiedente fossero vaghe, non coerenti ed illogiche, quindi alla fine, neppure attendibili. Il tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del predetto Tribunale, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo (sub a), per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente e contraddittoria sulla credibilità, (sub b) per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata cooperazione istruttoria, attraverso l’approfondimento di tutti gli elementi significativi della domanda, (sub c) per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei parametri di verifica della attendibilità delle dichiarazioni del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partì, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella non adeguata valutazione della condizione di estrema indigenza come fattore di vulnerabilità.
Il primo motivo (sub a-c) è inammissibile, perché contesta la motivazione del giudizio di non credibilità che è una valutazione discrezionale e di merito, nella specie congruamente motivata, ne) rispetto dei parametri di genuinità soggettiva; (sub b) è infondato, in quanto alla luce del giudizio di non credibilità, la invocata cooperazione istruttoria non era dovuta da parte dell’organo giudicante (Cass. n. 16925/18).
Il secondo motivo è inammissibile, perché attiene al merito della valutazione comparativa che nella specie è scevra da vizi logici (avendo il tribunale escluso l’esistenza di situazioni di peculiari vulnerabilità del ricorrente).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021