Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27613 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18794/2020 proposto da:

I.S.S., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio n. 24, presso lo studio dell’avv. T. Aresi, e dell’avv. M. C. Seregni, che lo rappresentano e difendono, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da I.S. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che era membro di un partito politico (A.P.C.) ove ricopriva il ruolo di addetto alla pubblicità e nel mese di novembre 2014 gli erano stati recapitati dei manifesti pubblicitari per far conoscere il loro candidato di nome S.O., il quale aveva fatto alcune promesse elettorali (tra cui portare la corrente elettrica nelle aziende e nelle scuole) che non aveva mantenuto, perdendo credibilità. Questo S. una sera gli aveva affidato un pulmino carico di materiale propagandistico, che però era stato incendiato. S. accusò il ricorrente di avere preso soldi dal partito avverso e, quindi, aveva dato incarico di ucciderlo. Per sbaglio aveva ucciso il fratello e lui era riuscito a scappare, prima lavorando presso un pastore di religione mussulmana, dove vendeva bestiame poi, sentendosi ricercato, aveva abbandonato la Nigeria.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile, per le contraddittorietà ed incoerenze del racconto. Il tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del predetto Tribunale, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, perché erroneamente, il tribunale aveva ritenuto il ricorrente non credibile; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il tribunale non aveva provveduto all’approfondimento istruttorio relativamente alla situazione politico-sociale della Nigeria.

Il primo motivo è inammissibile perché genericamente volto a sviluppare censure di merito sul giudizio di non credibilità che è discrezionale e a contestare, in termini di mero dissenso, il rispetto dei parametri di “genuinità soggettiva” di cui alle norme indicate in rubrica.

Il secondo motivo è inammissibile, perché solleva censure sull’accertamento di fatto del giudice del merito, in riferimento alla situazione del paese di provenienza del ricorrente, che è stato espresso dal tribunale sulla base delle fonti consultate che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso, senza neppure indicare fonti alternative.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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