LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10530/2020 r.g. proposto da:
E.C., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Federico Tidaldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Venezia, Mestre, Via Palazzo n. 28.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, depositata in data 6.7.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/7/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da E.C., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
2. La sentenza, pubblicata il 6.7.2018, è stata impugnata da E.C. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal ricorrente in ragione della sua evidente tardività, posto che la sentenza impugnata (non notificata) risulta pubblicata in data 6.7.2018, mentre la notifica del ricorso per cassazione è intervenuta solo in data 7.4.2020, e dunque ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021