Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.27623 del 11/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7187/2018 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Baldassarre Peruzzi, 30 presso lo studio dell’avvocato Iuliano Lino, rappresentato e difeso dall’avvocato Russo Pietro, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCALEA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Crusco Rocco, giusta procura in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3813/2017 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis che ha concluso per l’estinzione del giudizio con conseguenze di legge;

udito per il ricorrente l’avvocato Longo Fabio, per delega avvocato Russo Pietro, che si è riportato dichiarando che anche il ricorso incidentale dovrebbe dichiararsi estinto con accordo transattivo tra le parti.

FATTI DI CAUSA

N.M. ha proposto per cassazione avverso la sentenza della CTR della Calabria emessa in data 28/12/2017 nella parte in cui, accogliendo il ricorso in ottemperanza proposto dal contribuente, ha compensato le spese.

Si è costituito il Comune presentando ricorso incidentale e lamentando tra l’altro la lesione del diritto di difesa, per non avere ricevuto avviso di fissazione della udienza di trattazione della causa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 6.

Alla udienza del 18 giugno 2019 la causa è stata rimessa a nuovo ruolo per acquisire necessario acquisire il fascicolo del merito, non presente in atti.

In data 15 gennaio 2021 è stato depositato dal ricorrente atto di rinuncia al ricorso nel quale si deduce che né il ricorrente né il controricorrente hanno interesse alla prosecuzione del giudizio del momento che in data 9 dicembre 2020 le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo, ratificato con delibera comunale dell’8 gennaio 2021 nella quale si conviene, tra l’altro, di rinunciare ai giudizi pendenti con compensazione delle spese legali. Alla predetta rinuncia, firmata anche dal Sindaco del Comune di Scalea, è allegata la delibera della Giunta comunale del 8 gennaio 2021, nella quale si dà atto della avvenuta transazione e dell’impegno rinunciare a tutti i giudizi pendenti, con compensazione delle spese; di conseguenza la Giunta ha conferito mandato agli avvocati del Comune di rinunciare agli atti di causa. Pertanto non solo il ricorso principale è rinunciato dalla parte, ma deve ritenersi rinunciato anche il ricorso incidentale, poiché l’atto di rinuncia al ricorso è firmato anche dal Sindaco, con firma autenticata dal difensore, in virtù del mandato a rinunciare come sopra conferito dalla Giunta. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. con compensazione delle spese come da accordi tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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