LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7840-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
GARAGE CENTRALE DI D.P. & C. S.a.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ALESSANDRO TOMASSINI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1/24/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 27/1/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello di Garage Centrale Di D.P. & C. S.a.S., avverso la sentenza n. 38/1/2010 della Commissione Tributaria Momento Medico S.r.L. avverso avviso di accertamento IVA IRPEF 2003; la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, depositando, da ultimo, richiesta di sospensione del giudizio per definizione agevolata delle controversie tributarie.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. la contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6;
1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021