LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33802-2018 proposto da:
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresentata e difesa assieme agli Avvocati GIAMBATTISTA RIZZA e ANTONIETTA ROSA MELIDORO giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
ATAV VIGO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende assieme dall’Avvocato ALESSANDRA CAROZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1257/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 16/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
il Comune di Torino propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello di Atav Vigo S.p.A. avverso la sentenza n. 1287/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva respinto il ricorso avverso avvisi di accertamento ed avviso di pagamento per il recupero TARES TARI dovuta al Comune di Torino, annualità 2013 e 2015;
la società contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. la parte ricorrente ha, da ultimo, depositato, memoria difensiva rappresentando di avere conciliato la vertenza, allegando documentazione attestante l’intervenuta accettazione della controricorrente;
1.2. nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr. ex plurimis Cass. n. 7536 del 2019, Cass. n. 3971 del 2015, Cass. n. 21894 del 2009), determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venire meno dell’interesse ad impugnare, sicché l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese;
1.3. l’art. 391 c.p.c. stabilisce, infatti, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (cfr. Cass. n. 7535 cit.);
1.4. ne consegue che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accettazione espressa della controparte;
2. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 19560 del 2015).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021