Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.27638 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19690/2016 R.G. proposto da:

Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio Ludovici & Partners, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Piccone Ferrarotti, Roberto Cusimano e Vittorio Giordano giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 324/27/16, depositata il 21 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Uditi per la ricorrente l’avv. Domenico Rettura per delega dell’avv. Pietro Piccone Ferrarotti e per la controricorrente l’avv. Gianna Galluzzo.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 324/27/16 del 21/01/2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 7827/26/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l. (di seguito Prysmian) nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP relativa all’anno d’imposta 2004.

1.1. Come emerge dagli atti di causa, con l’avviso di accertamento, emesso sulla base dei rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza di Milano, l’Agenzia delle entrate contestava alla società contribuente l’indebita deduzione di costi a fini IRAP conseguenti all’utilizzazione di tre fatture emesse dalla Security Research Advisors ltd. (di seguito SRA), ritenute soggettivamente inesistenti.

1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’avviso di accertamento era stato legittimamente notificato dall’Amministrazione finanziaria in ragione del raddoppio dei termini conseguenti alla pendenza del procedimento penale R.G.N. 5780/11, da cui emergeva che SRA era utilizzata come schermo per mascherare l’attività illecita svolta per conto del gruppo Pirelli da C.E.; b) una volta verificata la sussistenza del presupposto per la proroga dei termini, l’accertamento poteva essere effettuato “sull’intera posizione fiscale del contribuente, nulla escluso, e quindi non solo i fatti oggetto di violazione penale”, con conseguente legittimità della ripresa a fini IRAP; c) se era vero che i costi potevano essere dedotti anche nel caso di fatture soggettivamente inesistenti, era altrettanto vero che la società contribuente non aveva dato prova della circostanza che gli stessi erano stati effettivamente sostenuti ed erano inerenti.

2. Prysmian impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Prysmian deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di considerare, da un lato, l’irrilevanza penale della condotta della società contribuente a fini IRAP e, dall’altro, la deducibilità dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti. Sotto altro profilo, si evidenzia che il giudice di appello avrebbe affermato, contra legem, che il raddoppio dei termini opererebbe anche con riferimento a fatti non aventi rilevanza penale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la denuncia di reato, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, non sarebbe potuta intervenire una volta scaduti i termini ordinariamente previsti, così come avvenuto nel caso di specie.

3. I due motivi, tutti riguardanti la legittimità del procedimento di accertamento dei tributi, possono essere unitariamente considerati e sono fondati per le considerazioni che seguono.

3.1. Secondo quanto evidenziato e ritenuto dal giudice di appello: a) i fatti contestati alla odierna società contribuente (utilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti) sono emersi nell’ambito del procedimento penale n. 5780/2011, giusta notizia di reato trasmessa in data 07/02/2011; b) in pendenza di procedimento penale, indipendentemente dall’esistenza di una formale denuncia concernente il soggetto iscritto nel registro degli indagati, il raddoppio dei termini opera in modo automatico; c) una volta sussistente il presupposto per la proroga dei termini, l’accertamento può essere effettuato sull’intera posizione fiscale del contribuente e, quindi, anche sui fatti non aventi rilevanza penale.

3.2. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2 che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati” (Cass. n. 16728 del 09/08/2016; Cass. n. 22337 del 13/09/2018; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass. n. 11171 del 30/05/2016; Cass. n. 22587 del 11/12/2012).

3.2.1. Il superiore indirizzo giurisprudenziale, che tiene conto di Corte Cost. n. 247 del 2011, è ampiamente consolidato e implica che “ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del 02/07/2020).

3.2.2. Peraltro, “il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali” (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf. Cass. n. 4742 del 24/02/2020; Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass. 2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018).

3.3. Applicando i superiori principi al caso di specie, deve ritenersi che l’accertamento per cui è controversia è stato tardivamente notificato con riferimento all’IRAP.

4. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si deducono la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5, (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché il vizio di extrapetizione sulla pretesa fiscale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In buona sostanza, si ritiene che la CTR avrebbe indebitamente escluso l’inerenza dei costi dedotti, senza che tale inerenza fosse stata mai contestata in sede di accertamento.

5. I superiori motivi restano assorbiti dalla statuizione relativa all’inammissibilità dell’accertamento concernente l’IRAP.

6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2 sexies, e del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto le spese di lite sarebbero state liquidate in misura superiore al massimo edittale.

7. Il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del presente ricorso e delle conseguenti statuizioni concernenti le spese di lite e di cui subito si dirà.

8. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la causa, in assenza di ulteriori questioni di fatto da esaminare, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originaria domanda della società contribuente.

8.1. Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale sull’IRAP formatosi solo di recente, vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla società contribuente; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, la presente sentenza è sottoscritta unicamente dal Presidente del Collegio per impedimento del Consigliere estensore a recarsi nella città di Roma in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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