LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14799/2015 R.G. proposto da:
Appalti Generali srl, in persona del legale rappresentante, nonché i soci P.M. e P.A. rappresentati e difesi Gianfranco Porreca, elettivamente domiciliati in Roma, via Federico Cesi, n. 72 presso lo studio dell’avv. Achille Buonafede procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9655/9/14, depositata il 7.11.2014.
Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 9.3.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 9655/9/14, depositata il 7.11.2014, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava gli appelli riuniti proposti da Appalti Generali srl con oggetto sociale “altri lavori di costruzione” e dai soci P.M. e A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Avellino che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di accertamento con il quale l’ufficio aveva adoperato una rettifica analitico – induttivo del reddito dichiarato assumendo una condizione di antieconomicità della gestione.
Avverso la pronuncia la società contribuente e i soci hanno proposto ricorso, affidando il loro mezzo a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.
Con memoria del 25.2.2021 i contribuenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6; la rinuncia è stata notificata all’Agenzia delle Entrate.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
La rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).
Nulla va statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021