Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27643 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13380-2017 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CAPECCHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2061/2016 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 25/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RILEVATO

CHE:

– T.P., ricorrente avverso la sentenza n. 2961/29/2016 della C.T.R. di Firenze, con atto di rinuncia ritualmente depositato, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo aderito alla procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, art. 1 conv. in L. n. 172 del 2017, accettata da controparte;

-pertanto, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso per cassazione con compensazione delle spese;

– considerato che l’atto di rinuncia è stato notificato alla controparte e che l’Agenzia delle Entrate nulla ha opposto, sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta formulata dal contribuente;

– la rinuncia al ricorso comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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