Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27644 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26902-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DPM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO PREZIOSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 103/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

RILEVATO

CHE:

1. La società D.P.M. S.r.l. ha impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Benevento la cartella di pagamento n. *****, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis relativa alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2005, poiché l’Ufficio aveva rilevato che la contribuente aveva indicato nel quadro RU un credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, quale residuo dalla precedente dichiarazione (anno 2004), per un importo pari ad Euro 268.791 anziché quello corretto di Euro 20.002, come risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, salvo poi presentare una dichiarazione integrativa che veniva ritenuta tardiva.

1.1. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo illegittima l’iscrizione a ruolo e riconoscendo la debenza all’Erario di Euro 15.264, derivante dalla differenza tra l’importo effettivamente utilizzato e quello spettante dalla dichiarazione per il 2004. L’Ufficio interponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania la quale confermava la decisione impugnata.

1.2. Ricorre l’Agenzia delle Entrate con tre motivi.

1.3. La società D.P.M. S.r.l. ha presentato controricorso con ricorso incidentale.

1.4. Prima dell’udienza è stata presentata dalla Società richiesta di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, e, successivamente, istanza congiunta con l’Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese a seguito dell’accoglimento della definizione agevolata, con pagamento della prima rata, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

CONSIDERATO

CHE:

2. I contribuenti hanno richiesto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quietanza di versamento delle somme richieste in unica rata;

2.1. l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l’estinzione del giudizio attestando la regolarità del procedimento di definizione agevolata;

2.3. sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio;

2.5. le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 13, comma 1, ult. prop., cit.).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della Quinta Sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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