LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7014/2021 promosso da:
ESCAS s.r.l., società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane 161, presso NCTM Studio Legale Associato, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Serpieri e Paolo Quattrocchi, in virtù di procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via F.M. Tocci 50, presso lo studio dell’avv. Stefano Armati, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5603/02/14 della CTR del Lazio, depositata il 18/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
FATTI DI CAUSA
La Escas s.r.l., società unipersonale, ha proposto ricorso per cassazione, recante tre motivi d’impugnazione, contro la sentenza della CTR del Lazio n. 5603/02/14, depositata il 19/09/2014, che aveva confermato il rigetto del ricorso proposto avverso una cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo dell’importo di Euro 5.434,97 a titolo di contributo consortile per l’anno 2008.
Il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare si è difeso con controricorso.
In pendenza di giudizio, la ricorrente ha notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso, datato 22/04/2021, sottoscritto da un suo difensore, a cui ha allegato anche una dichiarazione del Consorzio, dalla quale si evince l’intervenuto pagamento dell’importo indicato nella cartella impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In pendenza di giudizio, la ricorrente ha notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso, datato 22/04/2021, sottoscritto da uno dei difensori, a cui risulta essere stato conferito il potere di rinunciare agli atti anche disgiuntamente dall’altro (v. procura alle liti a margine del ricorso in cassazione).
La notifica dell’atto di rinuncia comporta l’estinzione del giudizio, in applicazione dell’art. 390 c.p.c..
Alla rinuncia non risulta essere seguita l’accettazione dell’altra parte, sicché, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391 c.p.c., comma 4, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.
Spetta, pertanto, al giudice esercitare il potere discrezionale di escludere tale condanna solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale, che prevede la condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (così Sez. U, n. 24105 del 30/10/2020; Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020).
Nel caso di specie non emergono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, non assumendo alcun rilievo a tal fine l’intervenuto pagamento in corso di causa, da parte della stessa ricorrente, del contributo dovuto (v. dichiarazione del controricorrente allegata all’atto di rinuncia).
La declaratoria di estinzione esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
PQM
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021