LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – M. –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11786/2015 R.G. proposto da:
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella e con domicilio eletto in Roma in via Terenzio n. 7 presso lo studio Titomanlio (PEC luigi.dangiolella.pec.giuffre.it);
– ricorrente –
contro
F.C., M.M.R., M.M. tutte rappresentate e difese giusta delega in atti dall’avv. Gabriele Cristinzio (PEC gabriele.cristinzio.legal.email.it) domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 9569/31/14 depositata il 06/11/2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR partenopea rigettava l’appello del riscossore e confermando la sentenza di prime cure dichiarava illegittimi gli atti impugnati, estratti di ruolo e cartelle di pagamento per vari tributi;
ricorre questa Corte con atto affidato a quattro motivi EQUITALIA SUD s.p.a.; resistono le contribuenti con controricorso; parte ricorrente ha anche depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente trattata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione; invero parte ricorrente nel formulare le questioni di diritto portate allo scrutinio di questa Corte fa rimando alle statuizioni della sentenza gravata, che nel concreto sono qui idonee a identificare con adeguata chiarezza e precisione i profili che vanno esaminati di fini della decisione;
– venendo quindi ai quattro motivi di ricorso, si osserva che gli stessi costituiscono frammentazione di una medesima censura;
– essa risulta diretta a colpire la statuizione della CTR che dopo aver rilevato la regolare notifica delle cartelle, oggetto di accertamento in fatto da parte della CTP non impugnata in appello, ha ritenuto nondimeno ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo e nel merito dichiarati prescritte alcune delle pretese dedotte in giudizio;
– tali motivi sono complessivamente fondati;
– questa Corte ritiene (Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27799 del 31/10/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019) che il contribuente possa impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione;
– diversamente, come correttamente osservato in ricorso, nella fattispecie qui a giudizio la CTR ha invece accertato in fatto che “la dimostrazione della notifica delle cartelle deriva dal giudicato di cui alla sentenza di primo grado non impugnata dalla parte contribuente”; nel prosieguo nuovamente afferma che ci si trova “in presenza di cartelle esattoriali ritualmente notificate”;
– è quindi dato acquisito che l’estratto di ruolo è stato impugnato in presenza di cartelle precedentemente regolarmente notificate; la circostanza risulta accertata dalla CTP ed è consolidata e resa definitiva, come attesta la CTR, dalla mancata impugnazione di tal statuizione del giudice di primo grado da parte del contribuente;
– ne deriva che l’estratto di ruolo qui impugnato, documento non previsto da alcuna disposizione di legge e consistente in un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), era in questo caso atto non impugnabile sia perché trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d. Lgs. 546 del 1992 alla luce della regolare notifica delle cartelle ivi riprodotte, sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013);
– pertanto, il ricorso è integralmente accolto; la sentenza è cassata;
– non risultando necessario alcun accertamento di fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso delle contribuenti;
– poiché il ricorso per cassazione è stato proposto prima del deposito della pronuncia a Sezioni Unite alla quale si è fatto rimando in motivazione, le spese dell’intero giudizio sono compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’originario ricorso delle contribuenti; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021