LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 464/2015, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Gruppo Ragaini s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Faldella e dall’avv. Alessandro Bozza, con quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale, n. 204, giusta procura in calce al controricorso
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 333/3/14 depositata in data 21 ottobre 2014, della Commissione Tributaria regionale della regione Marche (di seguito, CTR), non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 333/3/14 depositata in data 21 ottobre 2014, della Commissione Tributaria Regionale della regione Marche (di seguito, CTR), con la quale è stato accolto l’appello proposto dalla società Gruppo Ragaini s.p.a..
Dalla parte narrativa della sentenza impugnata si evince che la controversia era stata originata dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2006, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società, con il quale venivano accertati una maggiore Iva, Ires e Irap. In particolare, in seguito ad una verifica svolta dal nucleo di polizia tributaria nei confronti delle società Regall s.p.a., Form s.p.a e Mechterm s.p.a., si era appurato l’utilizzazione di un meccanismo illecito per l’acquisto e la successiva rivendita nel territorio italiano di silicio metallico contrabbandato dalla Cina, rivenduto formalmente in completa evasione di imposte, che prevede un dazio “antidumping” pari al 49% del valore statistico del prodotto e garantendosi, tramite false fatture, la deducibilità del costo di acquisto e della relativa detraibilità dell’Iva. Da tanto, l’Ufficio accertava un’indebita detrazione dell’Iva per un importo pari ad Euro 201.321,67, indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili ai comportamenti illeciti fini IRES e Irap, l’errata applicazione dell’aliquota agevolata al 4,50% ai fini Irap, oltre sanzioni. Nella narrativa dei fatti processuali, i secondi giudici espongono (v. pagg.2 e 3) gli otto motivi di appello della società (nullità dell’accertamento per violazione dell’art. 7 e dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, per difetto di motivazione, per insussistenza del paradigma avente ad oggetto operazioni soggettivamente esistenti, di illegittimità la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provata la pretesa fiscale, illegittimità dell’applicazione delle norme previste in materia di intercettazioni telefoniche, illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni), e le relative controdeduzioni, motivo per motivo, fatte dall’Ufficio.
1.1. Con il primo motivo di ricorso – così rubricato:”nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 4, nella forma del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" – la ricorrente aministrazione deduce che la decisione impugnata manifesta un contrasto irriducibile tra le affermazioni contenute nella parte narrativa e quella contenuta nella parte argomentativa tali da ritenersi inconciliabili al punto da elidersi a vicenda e da non consentire l’identificazione della ratio decidendi. Deduce, altresì, che la motivazione della sentenza impugnata risulta comunque perplessa perché basata su affermazioni prive di qualsiasi attinenza con la fattispecie dedotta in giudizio. A sostegno del mezzo riporta i motivi di appello proposti innanzi alla CTR dalla società contribuente (vedi pagg. 517), nonché richiama giurisprudenza questa Corte in tema di motivazione inesistente.
1.2. Con il secondo motivo – così rubricato:”nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, n. 4 (quanto al primo capo)” – l’Amministrazione erariale deduce, in via di subordine, nell’ipotesi in cui si voglia ritenere che l’assoluta difformità della parte argomentativa della motivazione alle questioni prospettate dalle parti configuri un deficit di attività giurisdizionale, l’omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato riguardante gli otto motivi di appello della società contribuente e le contrapposte argomentazioni dell’ufficio.
1.3. La società controricorrente ha aderito alla prospettazione dell’Agenzia delle entrate circa la nullità della sentenza per motivazione apparente, concludendo per la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR per l’esame di tutti i motivi di appello spiegati dal Gruppo Ragaini s.p.a. e delle conclusioni dallo stesso ivi assunte; il rinvio alla CTR, secondo l’assunto della società, deve far “salvo” le risultanze della documentazione prodotta in data 22 aprile 2014 e non tenute in considerazione dalla CTR, dalle quali risulta l’assoluzione in sede penale del Gruppo Ragaini s.p.a. per gli identici fatti oggetto dell’avviso di accertamento per cui è causa e, conseguentemente, l’annullamento dell’avviso di accertamento con accoglimento del ricorso originario della contribuente.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo proposto in subordine.
2.1. Nella specie ricorre la fattispecie di assenza della motivazione, tale da configurare una violazione costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa o apparente motivazione, in quanto il giudice di appello non ha minimamente affrontato l’esame dei motivi di gravame, pur esposti nella parte narrativa della sentenza, senza svolgere alcuna motivazione ad essi, in qualche modo, riferibile.
2.2. Ed invero, dal raffronto tra la parte narrativa e quella argomentativa, emerge una totale difformità tra l’oggetto della controversia e quanto “argomentato” nella parte motivazionale della sentenza.
2.3. Nella parte della sentenza dedicata alla narrazione dei fatti di causa, i secondi giudici espongono, in maniera puntuale ed aderente alle rispettive posizioni delle parti, le domande proposte, individuando il petitum sostanziale riguardante l’annullamento della ripresa tassazione dei costi e delle detrazioni Iva correlati all’ipotesi, di cui all’avviso di accertamento elevato nei confronti della società contribuente, di operazioni inesistenti nell’ambito di una frode carosello cui la società Gruppo Ragaini S.p.A. – incorporate la società Ragall s.p.a. a sua volta incorporante Mectherm s.p.a. – avrebbe partecipato consapevolmente; sono elencati, infatti, gli otto motivi di appello proposti dalla società Gruppo Ragaini (causa petendi) e le controdeduzioni, motivo per motivo, avanzate dall’Ufficio, tutto come puntualmente riportato alle pagine 1, 2 e 3 della sentenza impugnata. Nella parte motivazionale (v. pag. 3: “La Commissione osserva”), la CTR compie un percorso argomentativo che nulla a che vedere con la causa petendi ed il petitum sostanziale dedotto in giudizio, soffermandosi sui presupposti di validità per l’emissione del cd. ruolo straordinario, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11 e quindi, sul perché, a suo dire, la sola gravità delle violazioni accertate e l’entità delle maggiori imposte, non siano elementi sufficienti per procedere all’iscrizione a ruolo straordinario richiedendosi, al contrario, un comportamento del contribuente che “ponga a repentaglio le legittime aspettative di riscossione dell’erario” (v. sentenza pag. 3 e 4).
2.4. Tale raffronto evidenzia come, benché una motivazione sia graficamente esistente, essa sia solo apparente in quanto recante argomentazioni inidonee a rivelare la “ratio decidendi”, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento ivi seguito (v. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, secondo cui la sentenza è nulla per “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, “ipotetiche congetture”; id, ex pluribus, Sez. 6-5, 23/05/2019, n. 13977).
2.5. A conferma dell’assoluta inidoneità della motivazione ad assolvere la sua funzione essenziale, depone l’adesione della società contribuente al ricorso dell’Agenza delle entrate, secondo cui “le parti in causa debbano essere rimesse alla CTR per l’esame di tutti i motivi di appello spiegati dal Gruppo Ragaini e delle conclusioni dallo stesso assunte e sopra trascritte nella sentenza impugnata…” (v. controricorso, pag. 8).
3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR della regione Marche, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della controversia.
4. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della regione Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 5 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021