LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 8920/2015, proposto da:
SOMIC – Società Montaggi industriali e Costruzioni s.r.l., fusa, per incorporazione, in SI.CON. Soc. Italiana Contenitori s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Monegat, con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio LS Lexjus Sinacta, sito in Roma, via Panama n. 52, giusta mandato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5127/14 depositata in data 01 ottobre 2014, della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, CTR), non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.
FATTO E DIRITTO
1. La società SOMIC – Società Montaggi industriali e Costruzioni s.r.l., (di seguito, “Società” o “SOMIC”), ha impugnato la sentenza della CTR di Milano di cui in epigrafe con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, in riforma della sentenza di prime cure, è stato “confermato l’avviso di accertamento”.
2. E’ pacifico e risulta dagli atti che:
– per il periodo d’imposta 2004, la SOMIC era società consolidante ai fini fiscali della società S.I.CON s.r.l., sicché, in qualità di consolidante, aveva presentato il modello CNM 2005 riguardante la dichiarazione del consolidato nazionale di cui all’art. 117 e seguenti del t.u.i.r., vigente ratione temporis.
– L’Ufficio aveva emesso, per l’anno 2004, due avvisi accertamento di “primo livello”, di cui uno (n. ***** emesso dall’Ufficio di Milano 1) in capo alla SOMIC, in qualità di consolidata, riguardante maggiore Ires, per Euro 14.951,00, e l’altro (n. *****, emesso dall’Ufficio di Milazzo), nei confronti della consolidata SI.CON con il quale, rettificandosi il reddito complessivo netto della SI.CON, venivano recuperati a tassazione costi non deducibili per un totale di circa Euro 122.626,00.
– In data 10 novembre 2009 veniva notificato a SOMIC, quale consolidante, l’avviso di accertamento di “secondo livello” n. *****, emesso dall’Ufficio di Milano 1, con cui veniva rettificato il reddito complessivo del consolidato di gruppo dichiarato nel modello CNM, con un accertamento, per Ires, di Euro 55.418,00, oltre sanzioni e interessi; da questo avviso scaturiva la cartella di pagamento n. ***** relativa al ruolo n. *****, per la riscossione dell’Ires di Euro 55.418,00, oltre sanzioni per Euro 55.418,00, e interessi per Euro 11.386,50 e spese di notifica, per un totale complessivo di Euro 127.911,25.
– SOMIC, con ricorso notificato in data 14/03/2012, impugnava la cartella contenente il ruolo n. *****, impugnazione che dava origine al presente giudizio nel quale, la CTP di Milano, con sentenza n. 193/47/12, accoglieva il ricorso della società contribuente, ordinando lo sgravio, sul rilievo che poiché l’accertamento di primo livello elevato nei confronti della SOMIC, quale atto prodromico, era stato “già annullato con sentenza di primo grado, ancorché appellata in giudizio ancora pendente”, non poteva che essere annullato anche il ruolo; la CTR della Lombardia, con la sentenza n. 5127 del 2014 che qui si impugna, ribaltava gli esiti del giudizio di primo grado, rilevando l’errore dei primi giudici per aver ritenuto che la cartella trovasse fondamento nell’avviso di accertamento di primo livello emesso dall’Ufficio di Milazzo, senza considerare che, invece, la cartella si basava “sull’atto di secondo di livello… emesso dall’Ufficio di Milano e mai impugnato dalle altre parti”.
3. Risulta dagli atti allegati dalla Società che sull’avviso di primo livello n. *****, emesso dall’Ufficio di Milano 1, in capo alla SOMIC quale consolidata, è intervenuto, in data 10 marzo 2010, atto di adesione n. ***** (allegato n. 8 al ricorso), “con riduzione dell’Ires teorica per Euro 1633,00 da 14.951 a 13.318,00” (v. ricorso pag.3); risulta che sull’altro atto di primo livello (n. *****), emesso dall’Ufficio di Milazzo nei confronti della consolidata S.I.CON, la CTR di Messina, con sentenza n. 66/02/13, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto condono (all. n. 6), nonché che, avverso tale sentenza, pende giudizio di revocazione intentato da SI.CON (allegato n. 7 al ricorso).
4. La SOMIC ha proposto tre motivi di ricorso avverso la sentenza della CTR di Milano di cui in epigrafe cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
5. Con il primo motivo di ricorso, la Società deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti riguardante la circostanza che il ruolo n. 1011/003737, oggetto di impugnazione, era stato reso esecutivo in data 10 novembre 2011 e quindi successivamente al deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 723/6/2009 del 23 settembre 2009 (allegato n. 5 al ricorso) che aveva annullato interamente l’avviso di accertamento di “primo livello” n. *****, emesso dall’Ufficio di Milazzo nei confronti della SICON ed in conseguenza del quale era stato emesso l’atto di secondo livello n. ***** emesso nei confronti SOMIC (allegato n. 4). A dire della ricorrente, fermo restando l’avvenuta definizione per adesione dell’altro avviso di accertamento di primo livello prodromico alla cartella recante il n. *****, poiché l’accertamento di secondo livello su SOMIC (n. *****) era basato sull’avviso di accertamento di primo livello su S.I.CON, e poiché quest’ultimo era stato annullato in virtù della sentenza della CTP di Messina, non poteva che avere ricadute sulla cartella di pagamento che, quindi, doveva essere annullata come disposto dalla CTP di Milano.
5.1. Dal canto suo, l’Agenzia delle entrate sostiene che l’atto di “secondo livello” n. *****, emesso dall’Ufficio di Milano 1 nei confronti della consolidante SOMIC, in rettifica del reddito complessivo del consolidato di gruppo dichiarato nel modello CNM, con un accertamento di Ires per Euro 55.418,00, oltre sanzioni e interessi, “per ammissione della stessa SOMIC”, non è stato mai impugnato diventando definitivo e comportando la legittimità della cartella e dell’iscrizione a ruolo scaturente, per l’appunto, da tale atto. Tale assunto trova riscontro dallo stesso ricorso in cassazione della SOMIC ove, a pag. 19, secondo capoverso, la società ricorrente ammette, expressis verbis, che tale atto non fu tempestivamente impugnato “per un mero disguido” sebbene ritiene che, nonostante la mancata impugnazione, tale atto deve essere comunque considerato illegittimo ed improduttivo di effetti in quanto il sottostante avviso di accertamento di primo livello emesso nei confronti di S.I. CON era stato annullato dalla CTP di Messina con sentenza numero 723/6/2009 del 23 settembre 2009 mentre il ruolo si è formato il reso esecutivo in data 10 novembre 2011, cioè due anni dopo il deposito della sentenza che ha annullato il primo atto.
5.2. Il mezzo è infondato per almeno due ordini di considerazioni.
5.3. In primo, luogo perché i giudici di rinvio non hanno affatto omesso di pronunciarsi sulla questione proposta (v. sentenza ultima pagina: “((…) la sentenza di primo grado altresì errato ritenere la cartella di pagamento impugnato in primo grado trovasse suo fondamento nell’avviso di accertamento emesso dall’ufficio di Milazzo, Per il quale è intervenuta la sentenza della CTP di Messina cui si riferisce la SOMIC. Al contrario, la cartella di pagamento si basa sull’atto di secondo livello cfr., sugli atti di primo e secondo livello, la circolare ministeriale n. 60/31.10.2007)”; in secondo luogo perché, nel pronunciare su tale questione, non hanno compiuto alcuna violazione di legge, considerato che in base all’interpretazione comune delle norme riguardanti il consolidato nazionale presenti nel t.u.i.r. – interpretazione avallata dalla prassi amministrativa richiamata dalla CTR (Circolare n. 60 del 2007) l’eventuale atto di primo livello, non ha originato la cartella di pagamento oggetto di causa, invece, riguardante l’emissione di avviso di accertamento di “secondo” livello.
5.4. Ed invero, gli obblighi dichiarativi, previsti dagli artt. 121 e 122 del t.u.i.r., che impongono ai soggetti che aderiscono all’opzione per il consolidato la presentazione di autonome dichiarazioni – (le società consolidate sono tenute a presentare il modello dichiarativo “Unico società di capitali”, che determina il reddito complessivo netto secondo le regole ordinarie, ma senza provvedere alla liquidazione dell’imposta, mentre la società consolidante è tenuta a presentare il modello “Consolidato nazionale e mondiale”, che determina il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessi netti delle società consolidate, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento, provvedendo contestualmente, alla liquidazione dell’Ires dovuta) – e la stretta correlazione, determinante vincolo di solidarietà, tra redditi del gruppo e redditi delle società consolidate, spiegano il peculiare procedimento di accertamento basato su due distinti “livelli”: gli uffici, a seguito della rettifica operata sul reddito complessivo netto di ciascuna società consolidata (accertamento di primo livello), dovranno procedere alla conseguente rettifica del reddito complessivo globale della consolidante (accertamento di secondo livello).
5.5. Nel caso in esame, essendo pacifico che la cartella di pagamento relativa al ruolo n. ***** è originata dall’atto di secondo livello n. *****, emesso dall’Ufficio di Milano 1 nei confronti della consolidante SOMIC – con cui veniva rettificato il reddito complessivo del consolidato di gruppo dichiarato nel modello CNM, con un accertamento di Ires per Euro 55.418,00, oltre sanzioni e interessi – ed essendo, altresì, pacifico che questo atto non è stato impugnato, non si comprende che incidenza avrebbe potuto avere l’annullamento dell’atto di primo livello emesso nei confronti della consolidata S.I.CON e successivamente annullato dalla CTP di Messina con sentenza n. 723/6/2009. Per giunta, come rilevato dall’Agenzia delle entrate nel suo controricorso, non risulta che tale sentenza sia passata in giudicato, né la Società ha mosso alcuna contestazione sulla dichiarazione dell’Agenzia delle entrate di aver presentato ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale competente (v. controricorso ultima pagina).
6. Col secondo mezzo la Società si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2 per mancata pronuncia sulla parte relativa alle sanzioni sulla maggiore imposta di cui all’atto di accertamento con adesione di SOMIC, che, a dire della ricorrente, erano state erroneamente iscritte per la misura piena senza la riduzione premiale di un quarto. A sostegno del motivo la ricorrente deduce che con la sentenza n. 193/47/2012, la Commissione tributaria provinciale aveva annullato integralmente il ruolo, in ciò accogliendo integralmente il ricorso del contribuente sicché, sarebbe illegittima la sentenza della CTR qui impugnata nella parte in cui, riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 193/47/2012 e confermando l’avviso di accertamento, non si è pronunciata “sulla richiesta di annullamento del ruolo relativo alla eccedenza delle sanzioni, rispetto all’importo pari ad 1/4 dell’irrogato, connesse alla maggiore imposta derivante dall’avviso di accertamento di primo livello subito da SOMIC e definito secondo il procedimento di accertamento con adesione più volte citato” (v. ricorso, pag. 27).
6.1. Il mezzo è inammissibile.
6.2. Osserva il collegio che la definizione per adesione della SOMIC sull’avviso di primo livello n. ***** (accertamento con adesione effettuato in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2010, art. 35 conv., con modif., in L. n. 122 del 2010) senz’altro ha cristallizzato la maggiore imposta da questa dovuta ai fini Ires, con riduzione da Euro 14.951,00 a Euro 13.318,00. Quanto alle sanzioni, la ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché la violazione di legge per non aver la CTR applicato la riduzione premiale di un quarto conseguente all’intervenuta definizione per adesione sull’atto di primo livello, senza tuttavia assolvere all’onere di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c..
6.3. In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), comporta l’onere per il ricorrente di indicare espressamente gli atti processuali o i documenti sui quali il ricorso si fonda, con la conseguenza che la mancata “localizzazione” di tali atti determina inammissibilità del ricorso.
6.4. Nella specie, tale onere non risulta assolto non solo in relazione al denunciato error in procedendo, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la società ricorrente localizzato, e tanto meno allegato, l’atto nel quale sarebbe stata formulata la domanda riguardante la riduzione premiale delle sanzioni, ma anche rispetto alla prospettata violazione di legge, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), non avendo la ricorrente indicato le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo raffrontandolo con la parte in diritto contenuta nella sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità della relativa doglianza “non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (cfr. Sez. U 28/10/2020, n. 23745).
7. Il terzo mezzo – con il quale la Società invoca, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c., là dove la CTR ha disposto la conferma dell'”avviso di accertamento” senza pronunciarsi sull’atto impugnato e cioè sul ruolo n. ***** – è infondato, in quanto la dicitura contenuta nel dispositivo della sentenza “conferma l’avviso di accertamento” realizza un mero errore materiale, essendo chiaro, da tutto il percorso logico giuridico seguito in motivazione, che la CTR ha inteso confermare la cartella ed il relativo ruolo.
8. In conclusione, il ricorso deve essere interamente rigettato.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della Società
ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi Euro 5.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 5 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021