Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27672 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10367/2015 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentato e difeso dall’avv. Simone Veronese, con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Andrea Graziani, sito in Roma, Piazzale Clodio, n. 14, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2105/26/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 15/12/2014, non notificata.

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021.

RITENUTO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello di T.G. e rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Vicenza che, a sua volta, aveva accolto solo in parte i ricorsi proposti dal contribuente (riuniti in sede di appello) avverso gli avvisi di accertamento, per l’anno 2006, con il quale l’Ufficio aveva contestato al T., quale socio e legale rappresentante della Carpediem s.r.l., maggiori redditi di impresa, utili extracontabili e maggiori redditi di partecipazione.

Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

T.G. ha resistito con controricorso.

Con successiva memoria del 23/06/2021, T.G. deducendo di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, e di aver provveduto al pagamento degli importi secondo quanto previsto dalla citata disposizione, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

Con nota depositata in cancelleria in data 28 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha dato atto dell’avvenuta definizione della controversia per condono (“la Direzione provinciale ha comunicato che T.G. ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6… provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”), facendo istanza per la dichiarazione di “estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese (…)”.

CONSIDERATO

che:

Il giudizio oggetto di causa si è estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136, come richiesto e comprovato dal contribuente (v. documentazione allegata all’istanza di estinzione), cui ha prestato piena adesione l’Agenzia delle entrate.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato D.L., art. 6, comma 13).

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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