Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27677 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24361-2015 proposto da:

EUROCASA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALSAMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2015 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di TRENTO, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

RILEVATO

che:

p. 1. Eurocasa srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/02/15 del 9/3/15 con la quale la commissione tributaria di secondo grado di Trento ha confermato la sentenza n. 43/4/12 con cui il primo giudice aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento notificatale dall’agenzia delle entrate a seguito di avviso di accertamento (n. *****) di maggior valore di due unità immobiliari (villette a schiera); unità immobiliari che risultavano essere state vendute dalla società (nell’ambito del proprio oggetto sociale) ad un prezzo dichiarato notevolmente inferiore a quello dei prezziari di mercato, con conseguente imposizione di maggiori ricavi 2003 e recupero di Ires, Iva ed Irap.

La commissione tributaria di secondo grado, in particolare, dopo aver ricostruito la vicenda processuale ed osservato che la cartella era stata emessa a seguito di sentenza passata in giudicato sull’accertamento suddetto (sent. CT II grado n. 64/1/09, parzialmente modificativa della sentenza di I grado n. 93/07/07, basata su perizia), ha escluso che il primo giudice avesse disatteso il giudicato estimativo in tal modo formatosi nel giudizio sull’accertamento, così motivando: “Il criterio di valutazione è quello di un tanto a metro quadrato. Le superfici non contestate sono quelle della perizia di stima del 2005. Il valore a metro quadrato accertato e non contestato è di Euro 1530. Non si può dare una valutazione complessiva.”

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione del giudicato ed assenza di motivazione.

Premette la società ricorrente che nel giudizio sull’accertamento erano intervenute:

– in primo grado, la sentenza n. 93/3/07 con la quale la commissione, in esito a stima affidata all’agenzia del territorio nel giugno 2007, aveva complessivamente determinato rispettivamente in Euro 392.100,00 ed in Euro 410.300,00 i valori delle due unità immobiliari, in riduzione di quelli quantificati inizialmente dall’ufficio (rispettivamente di Euro 546.910,00 e 528.550,00), il tutto con riduzione complessiva del 10%;

– in secondo grado, la sentenza n. 64/01/09 con la quale la commissione, in parziale accoglimento dell’appello dell’agenzia delle entrate, aveva confermato le suddette valutazioni di stima, eliminando però la riduzione del 10% disposta dai primi giudici.

Ciò posto, assume la società ricorrente che l’agenzia delle entrate aveva emesso, sulla base di quest’ultima sentenza divenuta definitiva, una cartella di pagamento non corrispondente a quanto così stabilito e, a fronte dell’impugnativa della cartella stessa (oggetto del presente giudizio), la sentenza di primo grado n. 43/4/12 non si era limitata a verificare la corrispondenza tra la cartella ed il giudicato sull’accertamento, ma aveva di fatto ‘riscritto nel merito le sentenze definitive’; sia stabilendo in dispositivo che il valore delle unità immobiliari era pari al prodotto tra il valore unitario di Euro 1.530,00 al metro quadrato per la superficie indicata nella “relazione di stima sommaria” dell’agenzia del territorio del 21 aprile 2005, sia includendo nel valore un componente (Euro 32.000,00 per i posti macchina esterni comuni) mai dedotto dall’agenzia delle entrate né contemplato nel suddetto giudicato.

Orbene, a fronte di questa contestazione, la sentenza della commissione tributaria di secondo grado qui impugnata aveva erroneamente ed apoditticamente escluso che il primo giudice avesse violato il giudicato, nonostante che egli avesse dato atto del passaggio in giudicato della sentenza 64/01/09, salvo poi addentrarsi in una totale ed illegittima revisione di questo stesso giudicato così reso sull’accertamento.

Con il secondo subordinato motivo di ricorso si riproduce analoga doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost.. Ciò per l’ipotesi che il mancato esame del motivo di impugnazione sulla violazione del giudicato dovesse intendersi quale suo implicito rigetto.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – omessa motivazione nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, appunto costituito dalla circostanza che il primo giudice si era discostato dal giudicato là dove:

– non aveva considerato che l’amministrazione finanziaria doveva emettere una cartella di pagamento semplicemente utilizzando i valori analiticamente indicati nel giudicato sull’accertamento (rispettivamente, di Euro 392.100,00 ed Euro 410.300,00, detratti gli importi dichiarati dalla società) e non addivenire alla rideterminazione dei valori delle unità immobiliari di cui all’avviso di accertamento originario;

– a tali valori aveva poi inopinatamente aggiunto il presunto prezzo di mercato dei due garage, estranei al giudicato estimativo ed in ordine ai quali mai nulla era stato eccepito dall’amministrazione finanziaria.

p. 2.2 E’ fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei motivi ulteriori.

Il Giudice di appello era stato chiamato a stabilire se il giudice di primo grado avesse, o meno, violato il giudicato sull’accertamento nel momento in cui, in luogo di limitarsi a verificare la effettiva e totale corrispondenza della cartella opposta ai valori estimativi stabiliti in quel giudicato, aveva invece ritenuto di dover rideterminare i valori unitari a metro quadro (seppure sulla base della perizia già agli atti del giudizio sull’accertamento), aggiungendo altresì un valore per i posti auto o garage.

L’oggetto del gravame era dunque dato da un giudizio di conformità della prima decisione nel richiesto vaglio di corrispondenza della cartella al giudicato di accertamento; corrispondenza per più profili contestata dalla società contribuente.

Ebbene, a tale motivo di gravame la sentenza qui impugnata ha risposto con la su riportata motivazione (p. 1.) la quale risulta obiettivamente lacunosa, apodittica e sostanzialmente mancante.

Per un primo aspetto, questa motivazione osserva che il criterio di valutazione del primo giudice era stato quello “di un tanto a mq”, affermazione tanto pacifica quanto inconferente rispetto al suddetto sollecitato giudizio di corrispondenza della cartella ad un giudicato che, invece, aveva stabilito dei valori complessivi per ciascuna unità immobiliare, già tenendo conto di una determinata superficie, e non singoli valori unitari.

Per un secondo aspetto, la motivazione del giudice di appello osserva che “le superfici non contestate sono quelle della perizia di stima del 2005”, senza farsi carico del fatto che il tema della superficie era stato oggetto del giudizio di accertamento e non poteva nuovamente rilevare in quello sulla cartella, specialmente in presenza di pregressa contestazione da parte della contribuente.

Per un terzo aspetto, la motivazione si limita a richiamare il giudizio di primo grado (“il valore a metro quadrato accertato e non contestato è di Euro 1530”), senza dare conto del fatto che proprio questa determinazione del valore unitario per metro quadrato veniva posta in asserito contrasto con un giudicato che aveva assunto un diverso criterio di calcolo, perché basato sulla stima complessiva di ciascuna unità immobiliare.

Per un quarto aspetto, neppure è comprensibile la motivazione nella parte in cui afferma tautologicamente e cripticamente che “non si può dare una valutazione complessiva”, nonostante che tale valutazione complessiva discendesse appunto dal giudicato, e che fosse stata dalla società dedotta in giudizio quale elemento a riprova della asserita difformità rispetto alla cartella opposta.

Per un quinto ed ultimo aspetto, poi, nulla si dice in sentenza sull’aggiunta del valore corrispondente ai due posti auto, apparentemente del tutto estranei al giudicato sull’accertamento.

E’ dunque evidente come si sia in presenza di una non-motivazione, ovvero di una motivazione di certo non rispondente ai parametri del minimo costituzionale, e preclusiva di qualsivoglia controllo di legittimità.

Si è in proposito ripetutamente affermato (Cass. n. 13248 del 2020 ed innumerevoli altre) che: “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6"; e inoltre che: “in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. n. 3819 del 2020 e molte altre).

Va d’altra parte considerato che, come detto, l’oggetto del presente giudizio implicava l’interpretazione del giudicato accertativo al fine di verificarne il (contestato) rispetto da parte della cartella; e tale giudizio spettava al giudice del merito con esiti che in tanto si sarebbero sottratti al controllo di legittimità, in quanto fossero appunto stati sostenuti da una motivazione reale, non apparente né avulsa dal vero tema decisionale demandato dalla parte ex art. 112 c.p.c..

Nell’espletare questa attività ricostruttiva e di verifica il giudice del merito avrebbe dovuto fare applicazione del criterio-guida, secondo cui: “La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza ed, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.” (Cass. n. 12752 del 2018; Cass. n. 21165 del 2019 ed innumerevoli altre).

Ne segue pertanto la cassazione della sentenza ed il rinvio alla commissione tributaria di secondo grado di Trento la quale, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie dando congrua motivazione degli esiti raggiunti.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria di II grado di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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