Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27678 del 12/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24018-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F. MARITIME GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIA D’ILIO e LORENZO DEL FEDERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2016 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 585/VII/16 del 14.6.16 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro notificato alla F. Maritime Group spa; avviso emesso in relazione ad un atto ***** di cessione di quote sociali con collegata fusione per incorporazione, dall’amministrazione riqualificato, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, in termini di unitaria cessione di azienda.

Ha resistito con controricorso la società contribuente.

p. 2. Con istanza 11.11.2020 quest’ultima ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della lite tributaria pendente D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018; ciò in ragione dell’avvenuta definizione agevolata già conseguita, sullo stesso avviso di rettifica e liquidazione, dalla co-obbligata in solido Marittima Vastese srl..

Questa Corte, con ordinanza 14 dicembre 2020, disponeva conseguentemente il rinvio della causa a nuovo ruolo.

In data 9 febbraio 2021 l’agenzia delle entrate confermava l’intervenuta regolare definizione della medesima controversia, citato D.L., ex art. 6, da parte della suddetta società co-obbligata in solido, come da comunicazione interna 8 febbraio 2021 della Direzione Provinciale di Chieti della medesima Agenzia delle Entrate, con conseguente richiesta di cessione della materia del contendere.

L’avvenuta definizione della lite, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 comma 6, conv. in L. n. 136 del 2018, mediante la presentazione della domanda ed il pagamento degli importi dovuti (nella specie, da parte del coobbligato in solido) determina l’estinzione del giudizio a spese compensate, così come richiesto da entrambe le parti.

PQM

la Corte:

– V.to il D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv. c. m. in L. n. 136 del 2018;

– Dichiara estinto il processo;

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472