Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27679 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28959-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO SANCHIONI;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3332/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha chiesto accogliersi il ricorso. Conseguenze di legge.

RILEVATO

che:

p. 1. Equitalia Servizio Riscossione spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3332/39/16 del 28.4.16 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto fondato il ricorso proposto da F.F. avverso il “pignoramento crediti presso terzi” contro di lui eseguito in recupero di cartelle esattoriali ed atti di intimazione.

La commissione tributaria regionale, confermata la giurisdizione tributaria già ritenuta dal primo giudice, ha rilevato che:

– Equitalia aveva prodotto in giudizio solo gli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate, non anche le relate e le copie delle cartelle stesse (a sue mani D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 4), con conseguente illegittimità del pignoramento, in quanto non comprovatamente preceduto dalla notifica degli atti riscossivi prodromici;

– Equitalia doveva essere condannata alle spese del grado, liquidate in Euro 4000,00.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata F..

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione del citato art. 26, nonché contraddittoria ed illogica motivazione. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che:

– nella specie la notificazione era avvenuta a mezzo del servizio postale e non tramite ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l’unica prova dell’avvenuta regolare notificazione era appunto costituita dall’avviso di ricevimento, non essendo richiesta la produzione né della relata né delle cartelle notificate;

– tutte le cartelle prodromiche al pignoramento erano state regolarmente notificate al domicilio fiscale del F. in *****, ed ivi ricevute o personalmente dal medesimo o da suoi familiari conviventi;

– erano comunque stati da Equitalia versati in atti gli estratti di ruolo di cui le cartelle costituivano riproduzione integrale;

– la prova dell’avvenuta conoscenza delle cartelle da parte del contribuente era inoltre desumibile dal fatto che il medesimo aveva presentato all’agente per la riscossione istanza di rateizzazione n. 109143 dell’11 marzo 2011, dalla quale era poi decaduto.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

Costituisce infatti indirizzo costante di legittimità, basato sulla corretta interpretazione della ratio e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, lett., che: “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 6395 del 2015; così Cass. n. 4567 del 2015; Cass. n. 20918 del 2016, ed altre).

Si è inoltre precisato, su questo presupposto, che: “la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c.” (Cass. n. 4275 del 2018, così Cass. n. 27561 del 2018 ed altre).

Ne deriva che quando l’agente per la riscossione si avvalga della notificazione a mezzo del servizio postale, la prova del perfezionamento di tale procedura si ha con la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento, senza necessità né di relata (prevista per la diversa modalità di notificazione tramite ufficiale giudiziario) né di produzione in giudizio di copia della cartella stessa (il cui unico originale viene consegnato al contribuente e resta nella sua disponibilità).

Nel caso in esame questi adempimenti erano stati osservati da Equitalia la quale aveva appunto dimostrato l’avvenuta ricezione delle prodromiche cartelle in forza degli avvisi di ricevimento in atti (attestanti la consegna al domicilio fiscale del F.); né risulta in alcun modo che questi avesse disconosciuto la documentazione così versata in atti (avvisi di ricevimento ed estratti di ruolo), limitandosi (v. sent. pag. 2) a genericamente negare di essere mai venuto a conoscenza delle cartelle ed a lamentarne la mancata integrale allegazione in giudizio (come detto, non richiesta dalla legge).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione di legge, nonché motivazione contraddittoria; per avere la commissione tributaria regionale condannato Equitalia alla rifusione delle spese del grado dopo che in motivazione ne aveva invece disposto la compensazione, “in considerazione del fatto che si tratta di questione di carattere interpretativo della normativa di riferimento”.

p. 3.2 Il motivo – basato sull’effettiva contraddittorietà tra motivazione e dispositivo – deve ritenersi comunque assorbito dall’accoglimento della doglianza che precede, comportante la cassazione della sentenza impugnata e la rideterminazione, all’esito della lite, delle spese giudiziali; spese che vanno compensate per i gradi di merito ed invece poste a carico del contribuente per quanto concerne la presente fase di legittimità. La liquidazione avviene come in dispositivo.

Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art. 384 c.p.c., per la decisione nel merito mediante rigetto del ricorso originario del F..

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con compensazione di quelle del merito stante il consolidarsi in corso di causa del su richiamato indirizzo interpretativo.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso del contribuente;

– pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico del contribuente, liquidate in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa quelle del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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