Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2768 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28768/2013 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente – controricorrente incidentale –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Vianello e dall’avv. Roberto Masiani, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma alla piazza Adriana n. 5;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 43/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 23 aprile 2013, depositata il 24 aprile 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso S.G. per la cassazione della sentenza n. 43/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 23 aprile 2013, depositata il 24 aprile 2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiore Irpef 2005, ha rigettato gli appelli riuniti della contribuente e dell’Agenzia delle entrate, riformando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Vicenza;

per quanto ancora di interesse, la C.t.r. riteneva che fosse infondato l’appello dell’Ufficio, che non riusciva a “scalfire la correttezza della sentenza impugnata”, considerato che anche le prove assunte in sede penale avevano dimostrato l’estraneità del S. al reato contestatogli;

la C.t.r., inoltre, riteneva fondato l’accertamento basato sulle indagini bancarie, non avendo il contribuente giustificato le movimentazioni sul proprio conto corrente, con particolare riferimento alla somma di Euro 23.00,00, versata in contanti;

a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso ed avanza ricorso incidentale, al quale, a sua volta, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 26 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

secondo l’Agenzia delle entrate, il giudice di appello avrebbe rigettato l’appello dell’Ufficio sulla base di un generico rinvio alla decisione del giudice di prime cure ed alle prove assunte nel procedimento penale, senza palesare i motivi della sua adesione;

con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, la C.t.r. ha solo apparentemente compiuto l’esame del fatto controverso e decisivo, consistente nell’avere o meno l’odierno intimato partecipato consapevolmente alla fattispecie di reato contestatagli in sede penale;

i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati e vanno accolti;

la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che “la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019; Sez. L -, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018);

in particolare, in tema di processo tributario, si è detto che “è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018);

nel caso di specie, il giudice di appello si è limitato a rilevare che le argomentazioni dell’Ufficio appellante non erano idonee “a scalfire la correttezza delle motivazioni della sentenza impugnata”, senza chiarire i motivi di adesione alla stessa;

anche il riferimento alle prove assunte in sede penale rimane generico, in quanto il giudice di appello afferma, senza palesare il ragionamento seguito, che le stesse avrebbero dimostrato l’estraneità del S. al reato contestatogli;

“nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purchè tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018);

pertanto, la sentenza impugnata ha una motivazione che non è idonea, nel suo complesso, a manifestare l’iter logico giuridico posto a fondamento della decisione adottata;

nel caso di specie, inoltre, il giudice di appello richiama un provvedimento emesso dal giudice penale ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, in cui viene chiaramente affermata la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione del S. all’ipotesi delittuosa contestatagli;

passando all’esame del ricorso incidentale, preliminarmente va rilevato che il controricorso, notificato alla ricorrente in data 24 gennaio 2014 (come riportato dal timbro apposto sul controricorso e dalla Agenzia delle entrate nel proprio controricorso), risulta depositato solo in data 25 marzo 2014 (dal timbro apposto sul controricorso, peraltro privo di numero cronologico);

“la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, comporta l’improcedibilità del controricorso medesimo, ancorchè difetti un’espressa previsione da parte della norma che fissa l’indicato termine (art. 370 c.p.c., comma 3). Tale sanzione deriva, infatti, dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell’udienza di discussione, di sottostare all’onere processuale che le è imposto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18091 del 12/09/2005);

di conseguenza, anche il ricorso incidentale, per il quale l’art. 371 c.p.c. fa espresso riferimento all’art. 369 c.p.c. sulle modalità di presentazione del ricorso principale, è improcedibile, non risultando depositato nei termini;

in conclusione, va accolto il ricorso principale, mentre il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio alla C.t.r. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara improcedibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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