Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.27683 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15395/2018 proposto da:

ISTITUTO FISIOTERAPICO DI RIABILITAZIONE CLARA FRANCESCHINI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GORI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PASQUALI;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LAURETTI, MARIA ANTONIETTA CESTRA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

T.R., T.P., TO.PI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMIERI, rappresentati e difesi dall’avvocato MASCIA CICCHITTI;

– controricorrenti –

e contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO N. 17/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

A.R., C.A., A.A., R.G., RI.GI., C.D., AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 545/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

che:

To.Pi., R. e P., A.R. e A., R.G., C.D. e A., in proprio e anche nella qualità di eredi di N.L., madre delle prime tre nonché zia degli altri deducenti, convenivano in giudizio l’Istituto di Riabilitazione Clara Franceschini s.r.l., e il Dottor S.G., chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al decesso della congiunta;

allegavano che:

– la signora N. era affetta da sindrome psico-organica con deterioramento cognitivo, cardiopatia scleroipertesa, e, in particolare, polineuropatia degli arti inferiori con “deficit” deambulatorio e tremori, sicché assumeva farmaci antiaggreganti, oltre che per la cura del Parkinson e della patologia ischemico-ipertensiva;

– a seguito di caduta dal letto, avvenuta alle ore 22.40, la stessa, ricoverata presso l’istituto menzionato e sito in *****, era stata trasportata all’ospedale di ***** dov’era arrivata, alle ore 7.27, in coma, con ematoma alla parte destra del viso, e, secondo le risultanze degli esami, ematoma extradurale in sede temporo-fronto-parietale;

– la signora era stata pertanto trasportata in eliambulanza a ***** dove, malgrado un immediato intervento chirurgico, era deceduta;

– la morte era addebitabile ai ritardi e, più in generale, alle omissioni delle appropriate verifiche da parte del dottore, riferibili all’istituto per cui lo stesso operava;

il Tribunale rigettava la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto qui ancora rileva:

– i dati oggettivi della caduta e della condizione psicofisica della paziente avrebbero dovuto indurre a una più pronta, costante e appropriata assistenza, come confermato anche dalla consulenza disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale, terminato con sentenza di non doversi procedere per prescrizione;

– la stessa consulenza tecnica d’ufficio effettuata in primo grado, che pure aveva concluso nel senso che un intervento più tempestivo del Dottor S. non avrebbe modificato l’evoluzione naturale verso rexitus”, aveva indicato che la tipologia di evento (caduta) e paziente (come sopra descritta e risultata) avrebbe dovuto indurre a una osservazione clinica costante di almeno 6 ore con esame TAC del cranio, successiva osservazione protratta per 24 ore, ripetizione della TAC, indicata in presenza di coagulopatie e trattamenti anticoagulanti, mentre la consulenza neurochirurgica sarebbe stata necessaria in ipotesi di lesione intracranica documentata dalla TAC;

– poiché dalla cartella clinica non emergeva che fosse stato fatto tutto ciò, e poiché la stessa perizia effettuata in sede civile aveva spiegato che, con idonee attrezzature in struttura medica in specie dotata di TAC cerebrale, e con pronta diagnosi, se la paziente fosse stata sottoposta a intervento chirurgico entro 2 o 3 ore dal trauma gli esiti neurologici sarebbero stati comunque altamente invalidanti ma la stessa non sarebbe deceduta, ne derivava la responsabilità per inadempimento riferibile alla struttura dove operava il Dottor S., e a quest’ultimo per la condotta, omissiva, individuabile tra la caduta e l’affidamento all’ambulanza;

– spettava quindi alle figlie il danno da perdita del rapporto parentale afferente anche alla sofferenza morale, il danno biologico terminale, in chiave ereditaria, sofferto tra la caduta e la morte, essendovi stato apprezzabile lasso temporale, e il danno da sofferenza morale, sempre a titolo ereditario, riferibile al marito poi deceduto;

– non spettava risarcimento in favore dei nipoti, in assenza di dimostrazione dei concreti rapporti con la nonna, e dell’età dei primi progressivamente autonoma;

– andava accolta anche la domanda di garanzia svolta dall’istituto nei confronti della compagnia Axa Assicurazioni, s.p.a., chiamata in lite, e il conseguente regresso in surroga di quest’ultima società nei confronti del Dottor S.;

la Corte territoriale compensava le spese processuali quanto alla posizione dei nipoti e tra l’istituto e il medico;

avverso questa decisione ricorre per cassazione S.G., con tre motivi, corredati da memoria, e l’Istituto di Riabilitazione Clara Franceschini, s.r.l., parimenti con tre motivi;

resistono con controricorso To.Pi., R. e P., nonché l’Axa Assicurazioni, s.p.a., che ha depositato altresì memoria; su richiesta del Pubblico Ministero è stata celebrata udienza pubblica con discussione orale.

RILEVATO

Che:

con il primo motivo del ricorso proposto dal Dottor S. si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218,2697, c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– l’istituto non era dotato di apparecchiature per eseguire l’esame TAC, diversamente da quanto ipotizzato dal consulente del Pubblico Ministero nel fare le proprie valutazioni;

– la consulenza tecnica d’ufficio effettuata in sede civile, d’altro canto, aveva accertato che, fino al peggioramento clinico avvenuto dopo 6 ore e 20 minuti dalla caduta, quando la visita del medico di guardia non aveva registrato segni neurologici tali da considerare il trauma cranico più che minore secondo la “Glasgow Coma Scale”, la paziente fu controllata dagli infermieri e un altro paio di volte il Dottor S., passato per verificare i riflessi papillari, nonché ascoltare cuore e torace, sicché la condotta del deducente era stata esente da colpa;

– ai primi sintomi di scarsa collaborazione della paziente, S. aveva chiamato l’ambulanza segnalando la gravità del quadro clinico cerebro-vascolare;

– la relazione peritale officiosa aveva chiarito che anche immaginando l’accaduto in un ospedale fornito di TAC cerebrale, Neurochirurgia e Rianimazione, con diagnosi di ematoma sottodurale acuto emisferico destro, e un intervento entro 2 o 3 ore dal trauma, era “più probabile che non” che, se sopravvissuta, gli esiti neurologici sarebbero stati altamente invalidanti, sicché non era stato provato il nesso causale con la morte;

con il secondo motivo di questo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato liquidando il danno da lesione c.d. parentale in mancanza di riferimenti e prove dei concreti rapporti di vita tra la deceduta e le figlie, e dunque sovrapponendo il danno evento, quale lesione dell’interesse, a quello conseguenza, di cui la decisione avrebbe dovuto dare diverso conto;

con il terzo motivo di questo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2055,2049,1228 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il deducente non avrebbe potuto essere ritenuto obbligato solidale in quanto non dipendente, ferma la copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 13 delle condizioni della polizza che vincolava l’Axa Assicurazioni, anche in tal caso, e comunque dovendosi fare applicazione dell’art. 1228 c.c. e non dell’art. 2049 c.c., assumendo la struttura il rischio dell’attività medica alla stessa riferibile, sicché non sarebbe stato possibile accogliere, come fatto, la domanda di regresso;

con il primo motivo del ricorso dell’Istituto di Riabilitazione Clara Franceschini, s.r.l., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,2043,1223,2697,2727,2729 c.c., artt. 112,345,346 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare l’assenza di specifiche allegazioni per il danno da lesione del rapporto parentale e morale accorato alle figlie della deceduta;

con il secondo motivo di questo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,2043,1223,2697,2727,2729 c.c., artt. 112,345,346 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che anche il danno da sofferenza morale del marito poi deceduto, riconosciuto a titolo ereditario, difettava dei presupposti di allegazione oltre che prova, fermo restando che non vi era alcun elemento per ricollegare questo successivo decesso al precedente;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,97 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato compensando le spese quanto alle posizioni dei nipoti, nonostante il rigetto della loro domanda e senza alcuna motivazione;

Rilevato che le controricorrenti To.Pi., R. e P., hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso del Dottor S. poiché successivo a quello dell’Istituto di Riabilitazione Clara Franceschini;

l’eccezione dev’essere disattesa;

questa Corte ha puntualizzato di recente che la parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione qual è il ricorso per cassazione, qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anziché incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. (evocato infatti in memoria dalla difesa del Dottor S.); solo in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima ma rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando impossibile il “simultaneus processus”, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 c.p.c., sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima (Cass., 07/07/2020, n. 13849);

nel caso in scrutinio è stata possibile la trattazione riunita dei procedimenti, sicché, come osservato in discussione dal Pubblico Ministero, non si versa in alcuna ipotesi d’improcedibilità o inammissibilità;

nel merito cassatorio vale quanto segue;

il primo motivo del ricorso di S.G., da esaminare prioritariamente, è fondato per quanto di ragione, con assorbimento logico di ogni altro scrutinio;

la Corte territoriale, in effetti, come riportato nel gravame, richiama (a pag. 12) la consulenza tecnica officiosa disposta in prime cure e non integrata, a mente della quale anche immaginando l’accaduto in un ospedale fornito di TAC cerebrale, Neurochirurgia e Rianimazione, con diagnosi di ematoma sottodurale acuto emisferico destro, e un intervento entro 2 o 3 ore dal trauma, era “”più probabile che non” che,” per la N., “se sopravvissuta, gli esiti neurologici sarebbero stati comunque altamente invalidanti”, osservando che, pertanto, si aveva “la riprova che “nel progressivo affiancamento delle cause che portarono al decesso della paziente si inseriva anche il comportamento omissivo del sanitario”…”dato che ove lo stesso fosse stato più pronto, tempestivo e prudente, con l’invio immediato dell’anziana paziente…in un ospedale attrezzato le possibilità di sopravvivenza vi sarebbero state (anche se la paziente avrebbe comunque risentito di conseguenze ulteriormente invalidanti rispetto alle sue già deteriorate condizioni sanitarie…”;

tutto ciò assume rilievo stante il luogo dov’era ricoverata la deceduta, carente, come accertato dal giudice di merito, di quelle strutture;

nella cornice di questo accertamento di fatto, non è possibile comprendere se, con il suddetto criterio probabilistico, si poteva – e dunque si potrebbe – affermare che la N. sarebbe o meno sopravvissuta: manca dunque l’indagine fattuale sulla possibilità, o meno, di configurare correttamente le condotte omissive, verificate fattualmente e imputate, quali condizioni eziologiche del decesso, fatto, quest’ultimo, diverso dalla sopravvivenza in non meglio precisate condizioni invalidanti;

in questi termini non vi è un omesso esame ma, come dedotto, piuttosto un errore sussuntivo e di utilizzo delle medesime regole eziologiche enunciate dal Collegio di merito e sottese al regime di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di S.G., assorbito lo scrutinio dei restanti motivi e del ricorso dell’Istituto di Riabilitazione Clara Franceschini, s.r.l., cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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