LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18899/2019 proposto da:
FALLIMENTO ***** SNC ***** SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE B. BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO SCOPSI;
– ricorrente –
contro
EFFEBI HOLDING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B.
BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORBIDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO ANDREUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 915/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Con atto di citazione notificato l’8 agosto 2011 Effebi Holding S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ***** s.n.c. ***** S.r.l., Unicredit S.p.A. e Banca CR Firenze S.p.A. perché venisse accertato che una scrittura privata che aveva sottoscritto in data 11 ottobre 2010 non costituiva una proposta contrattuale e perché, in subordine, qualora invece fosse stata qualificata tale, venisse accertato che non era stata accettata dalla società ***** cui era diretta; chiedeva altresì la condanna di quest’ultima a risarcirle danni ai sensi dell’art. 1337 c.c. e che fosse dichiarato che la società ***** non era legittimata ad escutere le garanzie a prima richiesta prestate dalle due banche convenute nell’interesse dell’attrice, non sussistendo alcun inadempimento contrattuale attoreo.
La società ***** si costituiva, eccependo difetto di competenza territoriale e comunque resistendo. Nel merito, in particolare, sosteneva che la scrittura contenesse una proposta irrevocabile di acquisto di “tutte le attività mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali” della ***** e delle ulteriori società da essa controllate, per un corrispettivo di Euro 30.500.000, e che la ***** l’avesse accettata, così essendosi perfezionato un contratto preliminare di vendita; e dunque, non avendo voluto adempierlo proprio la Effebi, la ***** aveva escusso legittimamente le garanzie.
La convenuta pertanto concludeva per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, perché fosse dichiarato risolto per inadempimento di controparte il contratto preliminare di vendita.
Anche le banche si costituivano, aderendo alle prospettazioni dell’attrice.
Il Tribunale, con sentenza del 5 febbraio 2014, qualificata la scrittura privata dell’11 ottobre 2010 come proposta irrevocabile di Effebi, dichiarava che essa era divenuta inefficace per mancata accettazione entro il termine allo scopo fissato, rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta dalla ***** e dichiarava che quest’ultima non aveva diritto a escutere le garanzie, rigettando poi anche la domanda risarcitoria attorea.
La ***** – che nelle more del secondo grado era dichiarata fallita, per cui nel giudizio subentrava il suo fallimento – proponeva appello principale; si costituivano le banche e la Effebi, la quale proponeva appello incidentale;.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 16 aprile 2019, rigettava entrambi i gravami.
Il Fallimento ***** ha proposto ricorso, illustrato anche con memeoria. La Effebi si è difesa con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso è articolato in tre motivi.
1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1321,1346,1351,1362,1366 e 1453 c.c..
Il venir meno dell'”obbligo di perfezionare l’atto definitivo di vendita nel termine convenzionalmente stabilito tra le parti” e la collaterale insorta condictio indebiti a favore della ***** in conseguenza delle escussioni delle garanzie rilasciate dalle banche presupporrebbero che il rifiuto di stipulare il contratto definitivo di vendita da parte della Effebi fosse giustificato dall’inadempimento della *****, consistente nel suo rifiuto di includere nel contratto definitivo anche le concessioni demaniali di cui era titolare. Il che significherebbe che la ***** si era “contrattualmente obbligata ad ottenere il subingresso” della promittente nelle concessioni demaniali a ***** di cui la ***** era intestataria. Ma la stessa corte territoriale avrebbe accertato che questa obbligazione della ***** non era prevista nel contratto preliminare di vendita – conclusosi con l’accoglimento della proposta dell’11 ottobre 2010 avanzata appunto dalla Effebi -, per cui il rifiuto della promittente di stipulare il contratto definitivo non risulterebbe giustificabile, bensì, al contrario, costituirebbe un grave inadempimento del contratto preliminare.
Avrebbe pertanto errato il giudice d’appello nell’affermare che tali concessioni, essendo indispensabili perché la Effebi potesse proseguire l’attività produttiva, rientravano “pacificamente” nel c.d. perimetro della cessione: il giudice non avrebbe così tenuto in conto che “le concessioni demaniali hanno carattere personale” e perciò non rientrano nei beni componenti l’azienda (art. 2555 c.c.) e non sono cedibili.
Ai sensi dell’art. 823 c.c., comma 1, i beni del demanio pubblico sono oggetto di diritti di terzi solo come stabilito dalla legge; a un privato non è possibile conferire un diritto di godimento su di essi mediante un contratto di diritto comune; sono invece necessarie le concessioni.
In particolare, l’art. 46 c.n., comma 2, stabilisce che in caso di vendita o di esecuzione forzata l’acquirente o l’aggiudicatario di opere o impianti del concessionario su beni demaniali non possono subentrare nella concessione “senza l’autorizzazione dell’autorità concedente”; in tal modo chi ha costruito tali opere sostanzialmente decade dalla concessione – infatti l’art. 47 c.n., prevede decadenza nel caso di non uso -. E la pubblica amministrazione ha potere discrezionale in ordine all’autorizzazione del subentro, senza che necessiti il consenso del precedente concessionario.
“Dagli elementi di giudizio” di cui si sarebbe avvalsa la corte territoriale (e quindi nel senso che la compravendita riguardasse anche le concessioni demaniali di *****) emergerebbe che, pur non “espressamente enunciato” nel contratto preliminare, il subingresso della Effebi nelle concessioni demaniali era “il presupposto imprescindibile della volontà negoziale delle parti (condizione implicita)”: il che però non significherebbe che queste potessero rientrare nell’oggetto del contratto.
Il contratto definitivo stipulato per atto pubblico avrebbe dovuto “costituire il titolo legittimante” la Effebi a chiedere di subentrare; solo se non fosse subentrata (così non essendosi “realizzata la finalità economica del contratto comunemente presupposta dalle parti”), la Effebi avrebbe potuto esercitare l’azione estimatoria per ottenere la riduzione del prezzo o “al limite” chiedere che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita.
Sotto il profilo fattuale, il giudice d’appello avrebbe accertato che fu stipulato un contratto preliminare di vendita: da ciò conseguirebbe che la Effebi non poteva rifiutare di stipulare il contratto definitivo di vendita e contestualmente pagare il prezzo se “contestualmente” non avesse ottenuto il subingresso nelle concessioni. Per “il principio di non alterazione” del contenuto del preliminare, essa non poteva pretendere l’introduzione nel definitivo di “pattuizioni che subordinassero l’efficacia di tale atto o il pagamento del prezzo alla condizione sospensiva del suo subingresso nelle concessioni demaniali”. La Corte d’appello, dunque, avrebbe errato nell’escludere la sussistenza del presupposto dell’escussione delle garanzie, ovvero nel ritenere che l’inadempimento della Effebi fosse giustificato da quello della *****.
2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453,1455,1460 c.c. e art. 112 c.p.c..
Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora venga denunciato inadempimento reciproco, occorre comparare il comportamento delle parti per identificare, in relazione agli interessi e all’oggettiva entità dell’inadempimento, chi ha commesso l’inadempimento più grave e ha causato il comportamento di controparte. Invece la corte territoriale si sarebbe arrestata nel ritenere inadempienti entrambe le parti, non identificando la responsabile della mancata stipulazione del contratto definitivo; non avrebbe quindi accertato se il rifiuto di stipulare il contratto definitivo della Effebi fosse giustificabile o meno ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2, verifica, questa, che se fosse stata compiuta avrebbe apportato esito favorevole alla ricorrente.
3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente.
Qualora sia effettuato un indebito pagamento da parte del garante, è possibile agire per la ripetizione dell’indebito da parte dell’ordinante nei confronti del beneficiario. Quanto avrebbero pagato le banche sarebbe stato un indebito oggettivo, per cui la Effebi avrebbe avuto l’onere di provare che la mancata stipulazione del contratto definitivo sarebbe derivata dall’inadempimento della *****, che sarebbe dovuto quindi essere l’inadempimento più grave.
La Corte d’appello, ritenuti sussistenti reciproci inadempimenti, avrebbe poi affermato insussistenti i presupposti della escussione delle garanzie da parte dell’attuale ricorrente, al riguardo formulando una motivazione “apparente e comunque sibillina”.
4. Per ben comprendere i motivi del ricorso, che meritano un vaglio congiunto, è il caso di ricostruire anzitutto la vicenda processuale.
Il giudice di prime cure, in sintesi, aveva escluso che fosse stato stipulato un contratto preliminare, per cui, come logica conseguenza, aveva rigettato anche la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare stesso; non esistendo dunque il contratto, aveva ritenuto inesistente il diritto della ***** a escutere le garanzie che la Effebi le aveva fornito in relazione al contratto se questo fosse stato appunto concluso. Nell’atto d’appello, su ciò
quale nucleo della decisione vertono i motivi centrali, cioè il secondo, il terzo e il quarto motivo (i motivi del gravame erano cinque, il primo riguardante la competenza territoriale e il quinto le spese di lite).
Il secondo motivo d’appello censurava la prima sentenza per non avere ritenuto raggiunta la stipulazione del contratto preliminare.
Il terzo motivo d’appello, in evidente linea consequenziale rispetto all’asserto della stipulazione del contratto, sosteneva l’inadempimento di esso da parte della Effebi in riferimento alla stipulazione del contratto definitivo, inadempimento da cui sarebbe insorto il diritto di escutere le garanzie che assicuravano proprio l’adempimento dell’obbligo di stipulazione, non risultando giustificato, secondo l’appellante, il rifiuto della Effebi di stipulare il contratto definitivo, non costituendo a suo avviso un inadempimento non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.. Inoltre la pretesa della Effebi di includere nella vendita dell’azienda le concessioni demaniali o di condizionare sospensivamente al suo subingresso in queste il contratto di vendita definitivo non sarebbe stata accoglibile, “perché le concessioni demaniali hanno carattere personale” e perché non sarebbe stata rinvenibile una “correlativa clausola nel contratto preliminare di vendita” (v. ricorso, pagina 11); pertanto la ***** come avrebbe riconosciuto lo stesso Tribunale nell’ordinanza di accoglimento del reclamo da essa presentato avverso il provvedimento di inibitoria dell’escussione delle garanzie ex art. 700 c.p.c. – si sarebbe soltanto impegnata “alla cooperazione prevista dall’art. 46 c.n.”, quando il contatto definitivo avrebbe legittimato la Effebì a chiedere il proprio subingresso nelle concessioni della *****, per cui se “non si fosse realizzata la finalità economica comunemente presupposta dalle parti” la Effebi avrebbe potuto esercitare l’azione estimatoria per ridurre il corrispettivo contrattuale o chiedere la risoluzione del contratto.
Il quarto motivo d’appello, infine, adduceva che il rifiuto della Effebi di adempiere il contratto preliminare di vendita, non stipulando contratto definitivo e “dando inizio al pagamento del prezzo”, sarebbe oggettivament così grave da giustificare la risoluzione del contratto preliminare.
5. Dunque, l’attuale ricorrente con i suddetti motivi centrali del gravame aveva, in sintesi, ribadito che il contratto preliminare si era concluso, aveva sostenuto che di tale contratto la sua controparte aveva compiuto un inadempimento tale da giustificare l’escussione delle garanzie – sia per la gravità sia perché, a priori, nessun inadempimento della ***** l’avrebbe giustificato (in particolare non sarebbe stato incluso nel contratto preliminare il subentro nelle concessioni, per il quale la ***** si sarebbe impegnata solo ad una cooperazione posteriore alla stipulazione del contratto definitivo) – e, infine, aveva riproposto la domanda di risoluzione del contratto preliminare per l’asserito grave inadempimento della Effebi.
La Corte d’appello, in sostanza, reputando di poterlo esaminare congiuntamente all’appello incidentale (il quale, peraltro, adduceva una prospettazione incompatibile, assumendo che il contratto preliminare non era stato stipulato e lamentando una responsabilità precontrattuale della ***** per ottenere il conseguente risarcimento di danni), ha accolto – così risulta come esito della prima parte del suo percorso motivazionale (a pagina 12 della sentenza) – il secondo motivo del gravame principale, riconoscendo appunto che il contratto preliminare era stato concluso (vi giunge con un singolare ragionamento – non ritiene infatti che l’accettazione sia stata ricevuta dalla proponente, bensì reputa che il perfezionamento del contratto sarebbe avvenuto depositando la proposta “agli atti della procedura di concordato” in cui all’epoca si trovava la ***** – che peraltro qui non rileva).
6. A questo punto, la corte territoriale avrebbe dovuto accertare se tale contratto era stato o no inadempiuto dalla promittente mediante il suo rifiuto di stipulare il contratto definitivo: questione chiaramente riconducibile al terzo motivo dell’appello principale e correlata all’escussione delle garanzie.
Osserva allora il giudice d’appello che, quando esse avrebbero dovuto stipulare il definitivo, “sembrano essersi verificate tra le parti reciproche contestazioni che… portarono al naufragare degli accordi conclusi” (pagina 12 della sentenza). Vale a dire, “da un lato ebbero a verificarsi i presupposti… per il perfezionamento del contratto preliminare, dall’altro… *****… non ha dato alcuna prova della effettiva operatività “delle concessioni demaniali insistenti sulle aree di *****”, così come… non ha… contestato le varie inadempienze a sua volta eccepite dalla appellata”. Rilievo, questo, alquanto criptico, giacché non si comprende quale sarebbe stata la “effettiva operatività” delle concessioni che la promissaria avrebbe dovuto provare, e restano del tutto non identificate le “varie inadempienze” che controparte le avrebbe attribuito. Ciò tanto più se si considera che detta controparte aveva proposto un appello incidentale prospettante la mancata conclusione anche del contratto preliminare, laddove le inadempienze avrebbero dovuto per logica rapportarsi al contratto che il giudice d’appello aveva appena accertato come sussistente.
In prosieguo la corte intende specificare quali “inadempienze” avrebbe commesso la *****: “una volta definita la fattispecie precontrattuale, ben avrebbe dovuto ***** fornire tutti gli elementi (dunque anche le autorizzazioni giudiziarie) utili a consentire la regolare sottoscrizione del definitivo, ovvero prospettare in modo certo… all’acquirente Effebi tutti i dovuti elementi anche identificativi dei beni venduti che avrebbe consentito l’agevole sottoscrizione del rogito” (v. pagina 13 della sentenza). Permanendo peraltro, ictu oculi, la già manifestata genericità, il giudice d’appello (pagina 14) cambia poi registro, coinvolgendo – come aveva fatto nell’incipit di questo percorso, ravvisando contestazioni reciproche (pagina 12) – entrambe le parti: entrambe infatti, afferma a questo punto, non si sarebbero “compiutamente preoccupate di gestire o meglio regolamentare il trasferimento o subentro nelle concessioni demaniali”, di indubbia importanza; e “tale colpevole quanto consapevole omissione non può che frapporsi trasversalmente, senza con ciò ravvisare reciproche effettive responsabilità, nella fase di conclusione del contratto definitivo ed impedire il perfezionamento degli accordi”.
7. A ben guardare, in questo modo la corte territoriale, per così dire, torna indietro: non vi sarebbe stato un vero e proprio contratto preliminare, occorrendo ancora regolamentare quanto alle concessioni, elemento di indubbia importanza. Il che giustificherebbe l’assenza di inadempimenti veri e propri, esonerando dall’accertamento della prevalenza dell’inadempimento di una parte su quello di controparte; la condotta delle parti parrebbe ricondotta in astratto, semmai, nell’area dell’art. 1337 c.c., ma in concreto, come ora si vedrà, la corte anche questo esclude.
Si osserva ancora, infatti, nella sentenza impugnata (pagine 14ss.): “…perfezionatosi il preliminare, entrambe le parti devono ritenersi responsabili del mancato perfezionamento degli accordi, l’una, la venditrice, per non aver garantito… quella evidente capacità produttiva che mediante lo sfruttamento delle concessioni, inizialmente, il gruppo ***** lasciava facilmente prevedere, l’altra, la Effebi, per aver comunque presentato una chiara proposta irrevocabile “monca” però di quegli aspetti operativi che ne avrebbero meglio delineato i caratteri esecutivi e che, solo in via di presunzione, sono stati ritenuti parte del contenuto del medesimo atto”.
E’ chiaro che, così ragionando, il contratto preliminare viene “degradato” ad un accordo incompleto presente in una sequenza di trattative rimasta qualificabile come precontrattuale. La corte infatti prosegue diventando inequivoca nel senso di contraddire quanto aveva precedentemente affermato sull’esistenza di un contratto preliminare, espungendo da quest’ultimo la completezza – propria ineludibilmente di un contratto preliminare, affinché ne derivi obbligazione di stipulazione del definitivo in capo alle parti quale adempimento, appunto, del preliminare stesso – che ne avrebbe consentito l’attuazione (rectius, l’adempimento) mediante la stipulazione di un contratto definitivo (pagina 15): “Dunque, più che un’accettazione non conforme della proposta, può dirsi che le parti non siano state entrambe in grado di prevederne la fase attuativa che avrebbe portato alla sottoscrizione dell’atto innanzi al notaio rogante”.
8. Avendo così riconosciuto che non sarebbe stato possibile stipulare il contratto di compravendita, il giudice d’appello ribadisce peraltro, aderendo a quel che aveva affermato il giudice di prime cure – il quale però aveva escluso che si fosse stipulato un contratto preliminare -, che nessuna delle due parti aveva tenuto comportamenti “sleali o contrari alla buona fede”, per cui non vi è luogo ad alcun risarcimento (v. ancora pagina 15). Nonostante ciò, tirando le fila del suo discorso, la corte territoriale subito dopo conferma l’esistenza del contratto preliminare (pagina 15), ma afferma che la ***** “non garantì all’acquirente il corretto subentro nelle concessioni” (il che, se così fosse, difficilmente non parrebbe inadempimento; però la stessa corte aveva già affermato che le parti non avevano regolamentato la questione concessioni, onde non si comprende da dove deriverebbe l’inadempimento), per subito dopo ribadire che “non sussistono i presupposti ed invero neppure le prove di un comportamento sleale o scorretto” di nessuna delle due parti dell’indubbiamente stipulato contratto preliminare. Il che conduce, ovviamente, alla “insussistenza dei presupposti” per la escussione delle garanzie da parte della *****, e al rigetto della domanda riconvenzionale della ***** di risoluzione del contratto preliminare, essendo “non provato inadempimento contrattuale” della Effebi.
9. Con le modalità appena descritte, la corte territoriale ha negato, al pari del giudice di primo grado, che si fossero perfezionati i presupposti per escutere le garanzie, così mantenendo la condanna della ***** a restituire quanto a tale titolo incassato; ma, mentre il primo giudice si era fondato sull’assenza di un contratto preliminare, la corte ha riconosciuto che il contratto preliminare era stato stipulato, al contempo però qualificandolo, a ben guardare, come inidoneo a costituire il presupposto della stipulazione del contratto definitivo, aggiungendo altresì che nessuna parte ha commesso inadempimenti veri e propri rispetto al contratto preliminare stesso.
E’ evidente che questa contorta soluzione costituisce, in effetti, una rappresentazione riconducibile ad una sorta di non liquet – anche se il decisum è inequivocamente la conferma della prima sentenza -, e che comunque il giudice d’appello, in realtà, non manifesta le sue ragioni, in quanto le modifica progressivamente lungo una sequenza contraddittoria: dapprima esiste il contratto preliminare, ma poi il contratto preliminare non è sufficiente rispetto al contratto definitivo; dapprima sussistono delle inadempienze – non identificate, se non in modo assai generico rispetto alle concessioni demaniali della *****, ma poi quest’ultima non ha tenuto alcun comportamento sleale o scorretto.
Una pronuncia così intrisa di profonda illogicità non può dirsi che abbia raggiunto il minimum costituzionale che integra la motivazione di un provvedimento giurisdizionale (art. 111 Cost., comma 6), non potendosi comprendere, in ultima analisi, non solo il fatto ma – persino neppure il ragionamento di diritto che la corte ne avrebbe dedotto, poiché, come appena si è visto, sono compresenti varie versioni, l’una opposta all’altra.
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, assorbita evidentemente essendo radicalmente inficiata la conformazione della sentenza – ogni altra censura, con conseguenti cassazione e rinvio, anche per le spese, alla medesima corte territoriale in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021