Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.27686 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20715/2018 proposto da:

RACES FINANZIARIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PEZZALI, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDICO DE FEO, per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

BARCLAYS BANK PLC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 99, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA RINALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MARUFFI, per procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5493/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il Sostituto Procuratore Generale in persona della Dott.ssa SOLDI Anna Maria.

FATTI DI CAUSA

1.- Races Finanziaria s.p.a. (di seguito, R.) propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di Barclays Bank PLC (di seguito, B.B.), per la cassazione della sentenza n. 5493/2017, depositata dalla Corte d’Appello di Milano in data 29.12.2017.

2. – Resiste con controricorso illustrato da memoria la Barclays Bank PLC.

3. – Questi i fatti.

3.1. – Nel 2014 il Tribunale di Milano, in accoglimento di una domanda proposta da Races Finanziaria s.p.a., emetteva la sentenza n. 10463 del 2014 (che la ricorrente definisce parziale), con la quale, accertata l’esistenza di un contratto preliminare di cessione di crediti tra B.B. e R. ed accertato che la B.B. era rimasta inadempiente rispetto all’impegno assunto di stipulare un contratto definitivo per l’ulteriore montante lordo di Euro 440.000,00 per ulteriori due anni, dichiarava che la B.B. avrebbe dovuto acquisire 440.000 milioni di crediti generati o generandi nell’arco di due anni dalla notifica della sentenza alle condizioni di cui al contratto preliminare e condannava la convenuta B.B. al risarcimento del danno prodotto con il suo inadempimento all’attrice R., da accertarsi nel giudizio in prosecuzione.

3.2. – La cancelleria rilasciava copia esecutiva della predetta sentenza, e la R. notificava precetto alla B.B. che dapprima proponeva un ricorso ex art. 700 c.p.c., per ottenere l’inibitoria dell’esecuzione forzata e della iscrizione dell’ipoteca giudiziale, che veniva dichiarato inammissibile in presenza di una tutela tipica, quindi proponeva opposizione a precetto. L’esecuzione veniva sospesa, e il reclamo avverso il provvedimento di sospensione rigettato.

3.3. – In accoglimento della opposizione a precetto proposta dalla Banca, il Tribunale di Milano, nel 2016, dichiarava che la sentenza parziale posta in esecuzione non possedeva efficacia immediatamente esecutiva e che la stessa non conteneva statuizioni di condanna al pagamento di somme di denaro o altro. Ordinava pertanto alla Races di astenersi dal porla in esecuzione nonché dal presentare richiesta di iscrizione ipotecaria.

3.4. – L’appello della Races veniva parimenti rigettato con la sentenza qui impugnata, che ribadiva che la società precettante non aveva in effetti in mano alcun titolo esecutivo. La sentenza qui impugnata, riportato il dispositivo della sentenza di primo grado, evidenziava come esso contenesse solo statuizioni di accertamento, salvo la condanna generica di risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimandava al giudizio in prosecuzione.

3.4.1. – Affermava poi che, sebbene l’art. 282 c.p.c., non indichi espressamente limiti tipologici per le sentenze provvisoriamente esecutive, essi possano essere desunti per via interpretativa, dovendosi escludere che la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., possa produrre effetti prima del passaggio in giudicato. Anche per il contratto di cessione dei crediti, evidenziava che l’effetto traslativo potesse derivare solo dal contratto definitivo. Quanto ai capi di sentenza suscettibili di autonoma esecutività, segnalava che essi non devono essere legati da un rapporto sinallagmatico ai precedenti.

3.4.2. – Metteva poi in rilievo che, come indicato dalla stessa appellante, la sentenza del 2014, che avrebbe dovuto costituire il titolo, era stata successivamente integralmente riformata dalla sentenza n. 333/2017 della corte d’appello di Milano, e che le domande della R. erano state rigettate. Per cui, segnalava il venir meno del titolo che R. voleva porre a base della esecuzione, nonché il venir meno di ogni interesse a che si affermasse la sua idoneità o meno ad essere immediatamente esecutivo.

3.4.3. – Anche quanto alla questione della idoneità o meno della sentenza impugnata, che recava condanna da liquidarsi in successivo giudizio, a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, ne indicava la perdita di interesse attuale, essendo stata caducata la sentenza da porre a base dell’iscrizione.

3.5. – La R. propone quattro motivi di ricorso.

3.6. – Nel frattempo, con ordinanza n. 24596 del 2019, questa Corte ha rigettato il ricorso di Races avverso la sentenza di appello n. 333/2017 che, riformando la sentenza non definitiva di primo grado che la società pretendeva di porre in esecuzione, ha dichiarato che il contratto preliminare concluso tra la R. e la B.B. si era risolto contestualmente.

3.7. – In memoria, la ricorrente fa presente di aver proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza n. 24596 del 2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 282 c.p.c., nonché degli artt. 2908 e 2909 c.c..

Critica la sentenza impugnata là dove ha affermato che il contratto preliminare avente ad oggetto una cessione di crediti non può aver effetto prima del passaggio in giudicato della sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso.

Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente assimilato quoad effectum il contratto alla base della esecuzione in esame, avente ad oggetto una cessione di crediti, con il contratto preliminare avente ad oggetto l’impegno a trasferire la proprietà di un immobile.

Sostiene che non essendo più l’immediata esecutività legata in via esclusiva ad una determinata tipologia di sentenze, le sentenze di condanna, ma al contrario essendo stata introdotta come regola generale fin dal primo grado, di essa debba essere data una interpretazione lata, che non escluda a priori le sentenze costitutive, anche ove emesse ex art. 2932 c.c. e che di conseguenza la sentenza posta in esecuzione doveva ritenersi immediatamente esecutiva.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 336 c.p.c. e dell’art. 2932 c.c..

Sottolinea di aver impugnato in appello la sentenza di primo grado laddove riteneva la sentenza posta in esecuzione inidonea a consentire alla Races di procedere all’esecuzione preannunciata con il precetto opposto, e che la sentenza di appello, qui impugnata, lungi dall’accogliere la sua impugnazione, la rigettava segnalando, senza entrare nel merito della astratta eseguibilità di una pronuncia con quel dispositivo, che la stessa pronuncia messa in esecuzione doveva ritenersi integralmente caducata in quanto riformata in appello, con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 333 del 2017, che aveva accolto l’impugnazione della banca, ritenendo risolto l’accordo quadro sottoscritto dalle parti (il c.d. contratto preliminare).La sentenza di appello affermava quindi che la riforma della sentenza posta in esecuzione avesse fatto venir meno l’interesse della ricorrente ad una pronuncia sul merito.

La ricorrente sostiene, al contrario, che non fosse venuto meno il suo interesse alla autonoma definizione del giudizio di opposizione a precetto, con l’accertamento che la sentenza posta in esecuzione fosse in effetti suscettibile di immediata esecutività, atteso che essa accertava l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, benché essa non contenesse un dispositivo di condanna.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2818 c.c..

Il motivo si lega al secondo: la società ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado del tribunale di Milano anche là dove essa aveva negato che il titolo posto alla base del precetto fosse idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale. Sottolinea che la sentenza di appello, sul punto, da un lato aveva affermato, conformemente al motivo di appello, che anche la sentenza di condanna non definitiva, ovvero la sentenza di condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, possa costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (la ricorrente richiama, in questo senso, Cass. n. 12103 del 2015). Lamenta che la sentenza di appello non abbia accolto ugualmente la domanda sul punto, rilevando che quel titolo, che recava una sentenza generica di condanna, aveva cessato di esistere, perché caduto in appello.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati.

La sentenza c.d. di condanna generica, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere un risarcimento del danno, da liquidarsi nella sua entità nella fase successiva del giudizio o in un diverso e separato giudizio, senza precisare in termini monetari l’ammontare di tale risarcimento, né enunciare in maniera completa i parametri per determinarne l’ammontare sulla base di una operazione matematica, per i quali rimanda appunto al successivo giudizio, non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto non contiene la statuizione di condanna al pagamento di un importo determinato né la misura della prestazione spettante all’interessato è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell’ulteriore intervento di un giudice diverso (in tal senso, a proposito del riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità e alla corresponsione dei relativi ratei, Cass. n. 14154 del 2019, e Cass. n. 14374 del 2016).

Ne’ giova, ai fini dell’affermazione della utilizzabilità della sentenza di condanna generica quale titolo esecutivo, il richiamo al principio di diritto, enunciato da Cass. S.U. n. 11066 del 2012 ed oggetto negli anni successivi di approfondimento e specificazione, secondo il quale il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere integrato sulla base di elementi anche extratestuali, in quanto esso, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato: Tale principio ha portato anche ad affermare, nell’intento interpretativo di dare attuazione al principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso nel senso di evitare la proliferazione dei giudizi ove non necessaria, che, ove sia in tal modo possibile pervenire alla quantificazione del dovuto, è inammissibile rinviare per l’esatta quantificazione del credito ad una successiva procedura monitoria se l’esclusione dell’esecuzione diretta è avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituiva il titolo (Cass. n. 26567 del 2016).

Nel caso della condanna meramente generica, infatti, manca radicalmente l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie, che deve essere costruito all’interno del giudizio di merito.

Non recando la sentenza posta in esecuzione altro che una condanna meramente generica, e come tale non immediatamente eseguibile, i primi due proposti sono infondati ed esulano dalla problematica dell’ambito di eseguibilità dei capi di condanna inseriti in una sentenza costitutiva o di accertamento, evocata dalla ricorrente, sulla quale si possono richiamare, oltre che Cass. S.U. n. 4059 del 2019 e Cass. n. 2537 del 2019, le recenti pronunce di questa Corte n. 12872 del 2021,ed r.g. 12130 del 2018, in corso di pubblicazione.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

E’ ben vero che l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale non è limitata alle sole sentenze di immediata condanna, potendo essere estesa anche, per espressa previsione normativa, contenuta nell’art. 2818 c.c., comma 1, alle sentenze di condanna generica (come puntualizzato, di recente, da Cass. n. 10197 del 2021: “In tema di iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2818 c.c., comma 1 e art. 2852 c.c., costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ancorché sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto solo nel “quando” (nella specie, il passaggio in giudicato di altra sentenza, tra altre parti), contenendo essa l’accertamento di un diritto di credito, attualmente esistente, ed incidendo la condizione solo sulla relativa efficacia.”). Tuttavia, la decisione impugnata è corretta, dal momento che essa, pur dando atto della esistenza della regola invocata dalla ricorrente, dà atto altresì di una dirimente circostanza sopravvenuta, in conseguenza della quale non può comunque darsi luogo all’iscrizione della ipoteca giudiziaria sulla base della sentenza di primo grado, ovvero l’intervenuta e definitiva caducazione della pronuncia di primo grado che la ricorrente intendeva porre in esecuzione ad opera della sentenza d’appello n. 333 del 2017. La sentenza di primo grado non poteva quindi più costituire titolo idoneo neppure ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca giudiziaria.

Deve infatti in questa sede ribadirsi che la riforma in appello della sentenza di primo grado (recante, tra l’altro, come detto, soltanto una condanna generica) produce la definitiva caducazione e perdita di efficacia di essa, ex art. 336 c.p.c., che è in ogni caso definitivamente sostituita dalla sentenza di appello (v. Cass. n. 29021 del 2018); ne consegue che neppure l’eventuale cassazione della sentenza di appello – comunque non avvenuta nel caso di specie, perché il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello è stato rigettato con ordinanza n. 24596 del 2019 di questa Corte – produrrebbe una revivescenza della sentenza di primo grado, ormai definitivamente caducata.

Infine, con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente R. deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver la corte d’appello ritenuto la totale soccombenza della parte appellante liquidando le spese a suo carico e per aver escluso la sussistenza dei presupposti della soccombenza reciproca, che avrebbero condotto alla compensazione parziale.

Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha escluso, con valutazione motivata, l’esistenza di una soccombenza solo parziale della odierna ricorrente e l’ha ritenuta integralmente soccombente, addossandole di conseguenza in via esclusiva le spese del giudizio. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, peraltro, a proposito del giudizio di legittimità ma con affermazione di portata generale, che l’eventuale rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., formulata dalla controparte, a fronte del rigetto della domanda principale, non è di per sé sufficiente a giustificare una soccombenza reciproca (Cass. n. 14813 del 2020: “Nel giudizio di cassazione, nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c., dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza parziale o reciproca”).

Il ricorso è complessivamente infondato.

Le spese seguono la soccombenza, e sono a carico di parte ricorrente.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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