Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.27689 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24132/2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico n. 109, presso lo studio dell’avvocato Sebastio Giovanna, che la rappresenta e difende unitamente a sé stessa;

– ricorrente –

contro

G.B., N.F., elettivamente domiciliati in Roma Via Tintoretto, 88, presso lo studio dell’avvocato Miani Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Conte Riccardo;

– controricorrenti –

e contro

Fu.An.Ma., Fu.Si.Ro., L.L., M.C., S.A., S.B., Z.M., Zi.Mi.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3285/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite e, in subordine per il rigetto dello stesso;

udito l’Avvocato Giovanna Sebastio, per la ricorrente e l’Avvocato Riccardo Conte, per la parte controricorrente;

osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1) L’avvocato F.A. impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 3285 del 24/04/2018, che, in riforma di ordinanza del 19/11/2015 del Tribunale della stessa sede, riqualificata dalla stessa Corte territoriale quale sentenza, ha dichiarato la nullità del pignoramento eseguito il 12/05/2015 per sopraggiunto venire meno del titolo esecutivo e ha rigettato la domanda di risarcimento danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, formulata dalla stessa F., avvocato, nei confronti della controparte pignorante ossia di S.G., G.B., N.F., Z.M., L.L., M.C., Fu.An. e Si.Ro. e Zi.Mi..

1.1) Resistono con controricorso G.B. e N.F..

1.2) Fu.An.Ma. e Si.Ro., L.L., M.C., S.A. e B. (quali eredi di S.G.), Z.M. e Zi.Mi. sono rimasti intimati.

1.3) Il P.G. ha presentato conclusioni scritte e ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

1.4) Entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie nel termine di legge.

1.5) All’esito dell’udienza pubblica del 18 maggio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e sentiti i difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3285 del 2018, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell’organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all’udienza del 18/05/2021, alla quale era già stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G.U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. “tollerabilità costituzionale”), e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d’Appello di Milano doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale.

3) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

3.1) Il primo mezzo deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, ossia errores in procedendo, nonché errata interpretazione della domanda giudiziale, violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3.2) Il secondo motivo censura la sentenza della Corte territoriale per violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché contrasto della decisione con i principi affermati da questa Corte segnatamente con l’ordinanza n. 26515 del 09/11/2017.

3.3) Il terzo, e ultimo, motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 91 c.p.c. e dell’art. 24Cost., comma 1 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (segnatamente: Cass. del 15/05/2018, n. 11792 e n. 09532 del 12/04/2017).

4) Nella memoria depositata per l’udienza di discussione la ricorrente avvocato F.A. ha eccepito la nullità della notifica del controricorso, per violazione del termine di quaranta giorni, in quanto notificato il 18/09/2018 a fronte di una notifica del ricorso avvenuta il 24/07/2018 e non applicandosi, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione.

4.1) L’avvocato F. ha dedotto in memoria che l’originario difensore officiato dai controricorrenti, l’avvocato Marzia Lupi, le aveva comunicato, dopo avere ricevuto la notifica del ricorso per cassazione, di essere stata cancellata dall’albo degli avvocati dal 05/07/2018, con la conseguenza che ella aveva dovuto procedere a nuova notifica del ricorso che si perfezionava, come sopra evidenziato, il 24/07/2018.

4.2) L’eccezione di tardività della notifica del controricorso è infondata, dovendosi applicare la giurisprudenza di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U. n. 03702 del 13/02/2018) che afferma che, nell’ipotesi di cancellazione del difensore della parte dall’albo degli avvocati, deve privilegiarsi un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301 c.p.c., che porti ad includere la cancellazione volontaria tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine d’impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venire meno o fino alla sostituzione del difensore che, come nella fattispecie in esame, si sia volontariamente cancellato.

4.3) L’eccezione di cui alla memoria difensiva dell’avvocato F. deve, pertanto, essere rigettata.

3.1.1) Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. 3.1.2) Essi sono infondati.

La sentenza della Corte di Appello di Milano ha affermato che al momento in cui gli esecutanti agivano, ossia notificavano il pignoramento, essi erano muniti di titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano provvisoriamente esecutiva e dopo l’inizio dell’esecuzione, che era stata necessaria a causa del mancato pagamento delle spese da parte dell’avvocato F., quando il titolo era venuto meno perché oggetto di riforma in appello, gli esecutanti avevano offerto in sede giudiziale (cd. offerta banco judicis) le somme fino a quel momento da essi riscosse.

3.1.3) La motivazione offerta dalla Corte territoriale, laddove esclude il radicarsi di responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 96 comma 2, c.p.c., sul punto è concisa ma, comunque, essa non incorre nelle censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che le vengono mosse dall’avvocato F. e coglie il senso del disposto dell’art. 96 c.p.c., comma 2.

3.1.4) Alla stregua delle richiamate circostanze fattuali, che verosimilmente non possono formare oggetto di apprezzamento in questa sede di legittimità, in quanto ricadenti nell’ambito del giudizio di fatto demandato al giudice di merito il primo motivo e il secondo del ricorso dell’avvocato F. – che si inserisce in un contenzioso pluriennale (approdato già almeno tre volte in sede di legittimità, con esiti alterni, come risulta dalle sentenze della Sez. 2 di questa Corte, tutte richiamate dalla difesa del condominio in controricorso) avente origine dal condominio o supercondominio di ***** – debbano essere rigettati, non potendosi ipotizzare, fondatamente, con prognosi ex ante, l’accoglimento dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al disposto dell’art. 96 c.p.c., comma 2 (cfr.: Cass. n. 15551 del 17/10/2003 Rv. 567496 – 01): “Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado iniziata o compiuta senza normale prudenza, è sufficiente che il creditore abbia fatto ricorso al procedimento esecutivo benché nella specifica situazione l’accoglimento del gravame con l’annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione fosse in concreto sufficientemente probabile e prevedibile; la relativa valutazione spetta al giudice di merito, che deve adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo”.

Inoltre è necessario, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende ribadire, che il creditore procedente abbia agito senza la normale prudenza e abbia proseguito l’intero processo esecutivo senza titolo esecutivo (Cass. n. 17523 del 23/08/2011 Rv. 619216 – 01).

3.2) Il terzo motivo verte sull’ulteriore questione della compensazione delle spese da parte della Corte di Appello.

3.2.1) Il motivo è infondato: la Corte territoriale ha affermato che la compensazione delle spese giudiziale era giustificata dalla reciproca soccombenza, in quanto a fronte dell’esito favorevole per l’avvocato F. in ordine alla nullità del pignoramento la stessa era soccombente sulla domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2.

5) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di ipotesi di infondatezza dei motivi, deve essere rigettato.

6) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività processuale espletata.

6.1) Deve esserne disposta distrazione in favore dell’avvocato di parte resistente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c..

7) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se eventualmente dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell’avvocato Riccardo Conte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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