Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27696 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19077-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BICOCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2065/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 4 novembre 2019 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da A.M. contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2014, veniva recuperato a tassazione il maggior reddito del contribuente derivante dalla partecipazione, nella misura del 50%, alla Express s.r.l., a sua volta destinataria di autonomo avviso di accertamento.

Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui replica l’intimato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che il controricorrente ha formulato istanza con la quale fa presente che presso questa Corte sono pendenti altri due ricorsi connessi con quello in esame, iscritti al n. 18988/2020 R.G. e al n. 19078/2020 R.G., chiedendo la riunione delle cause.

La Corte, ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei procedimenti, rinvia per tale incombente la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti n. 18988/2020 R.G. e al n. 19078/2020 R.G..

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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