LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20871/2018 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSANNA ZUCCATO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIOVANNI NAPOLETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGERO IPPOLITO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro BANCA D’ITALIA – FILIALE DI *****, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
– intimati –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 328/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 12/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE B.M. ricorre, sulla scorta di sei motivi, per la cassazione del decreto n. 328/2018 della Corte di appello di Roma, con cui è stata rigettata la sua opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio n. 420/2014 con cui la Banca d’Italia gli aveva inflitto, ai sensi dell’art. 144 TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), tre sanzioni pecuniarie di eguale importo, per un totale complessivo di Euro 387.330, per essersi egli reso responsabile, nella sua qualità di Direttore Generale della Banca delle Marche S.p.A., di violazioni delle disposizioni sulla governance, di carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e di carenze nella gestione e nel controllo del credito.
Il provvedimento sanzionatorio taceva seguita di due ispezioni presso Banca delle Marche S.p.A. – una mirata, protrattasi dal 12 novembre 2012 al 3 marzo 2013, e una di carattere generale, protrattasi dal 13 marzo 2013 al 6 settembre 2013 – ed alla notificazione, avvenuta in data 7 novembre 2013, di un unico atto di contestazione, contenente i verbali delle due ispezioni.
Per quel che in questa sede ancora rileva, la Corte di appello di Roma ha, in primo luogo, disatteso l’assunto dell’opponente secondo cui la notifica della contestazione doveva giudicarsi tardiva, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, per essere avvenuta oltre novanta giorni dopo il 6 giugno 2013, data in cui nel consiglio di Amministrazione della Banca delle Marche era stata data lettura dei rilievi conclusivi della prima delle due suddette ispezioni. Secondo la corte territoriale, per contro, la notifica della contestazione era tempestiva, dovendosi ancorare la decorrenza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, alla data dell’apposizione sugli atti del visto del Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria (nella specie intervenuta in data 17 settembre 2013), secondo il disposto del Provvedimento della Banca d’Italia del 18/12/2012, Parte II, artt. 1.1 e 1.2.
Secondo la corte territoriale, inoltre, la tesi del ricorrente sarebbe erronea anche perché confonderebbe la finalità della notificazione del verbale ispettivo agli organi di amministrazione della banca sottoposta a vigilanza con la diversa finalità della notificazione dell’atto di contestazione ai destinatari di una incolpazione per un illecito amministrativo: la prima sarebbe volta a rendere edotti gli organi aziendali dei risultati dell’ispezione, ai fini dell’adempimento delle funzioni di gestione e controllo che loro competono; la seconda, invece, sarebbe volta a contestare ai presunti responsabili gli illeciti ai medesimi addebitati sulla base di accertamenti necessariamente personalizzati. Nei confronti dei singoli responsabili, quindi, la fase di accertamento si concluderebbe esclusivamente a seguito della specifica valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi che connotano le fattispecie sanzionatorie; vale a dire, quando, conclusa definitivamente la fase di accertamento, sugli atti viene posto il visto del Direttore Centrale per la Vigilanza.
Ne’, ad avviso della Corte di appello, lo scarto temporale tra notifica alla Banca e la notifica al B., speso dalla Banca d’Italia per accertare puntualmente le sanzioni poi lui ascritte, sarebbe irragionevole, data sia la complessità della prima ispezione sia il fatto che, in data 06/09/13 si era conclusa la seconda ispezione, di portata generale, i cui risultati erano confluiti nell’unica contestazione notificata in data 07/11/13.
Nel merito, la Corte di appello ha ritenuto legittima – rigettando il motivo di opposizione proposto al riguardo dal B. – la contestazione unitaria, anche quoad poenam, degli addebiti accertati all’esito delle due distinte ispezioni sopra menzionate; così come ha ritenuto legittima la tecnica utilizzata dalla Banca d’Italia per analizzare – per “macro-argomenti” – le controdeduzioni svolte da B. e da altri soggetti sanzionati; tale tecnica, secondo la corte capitolina, è conforme alle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e di procedura sanzionatoria amministrativa” del 18/12/12 e, d’altra parte, risulta funzionale ad un accertamento che non potrebbe essere efficacemente svolto con una valutazione separata ed atomistica delle controdeduzioni dei singoli incolpati.
La Corte di appello ha inoltre ritenuto irrilevante il rilievo – sollevato dall’opponente – che le stesse posizioni creditorie vagliate nel 2013 non avevano determinato rilievi in una precedente ispezione del 2010-2011. La Banca d’Italia ha depositato controricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza camerale dell’11 gennaio 2021, per la quale non sono state depositate memorie.
Con il primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ancorando il dies a quo del termine previsto da tale disposizione in quello dell’apposizione del visto da parte del Direttore Centrale per la Vigilanza.
Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e strettamente collegato al precedente, il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14” per avere la Corte di appello omesso di analizzare il fatto, ritenuto decisivo per il giudizio, che il verbale notificato alla Banca delle Marche fosse identico a quello notificato, cinque mesi dopo, all’attuale ricorrente e che la Banca avesse presentato (con lettera del 18/07/13) delle “controdeduzioni”. La Corte di appello avrebbe dunque errato nel ritenere che la notifica alla Banca Marche perseguisse finalità differenti rispetto alla notifica effettuata cinque mesi dopo nei confronti del ricorrente, posto che già in data 06/06/13 era iniziato il procedimento sanzionatorio nei confronti di Banca Marche, da considerare, al pari del B., soggetto “incolpato”.
Con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e strettamente collegato ai precedenti, si lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Ad avviso del ricorrente la motivazione, nella parte in cui considera congruo il termine per la notifica, sarebbe apparente e irrazionale. Il ricorrente, argomenta che – posto che la Banca delle Marche va considerata soggetto incolpato tanto quanto il B. e che i verbali della prima ispezione, notificati tanto all’una quanto all’altro, sono identici – non potrebbe affermarsi che per il B. l’accertamento si sia concluso soltanto con l’apposizione sugli atti del visto da parte del Direttore Centrale per la Vigilanza.
I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione, e sono infondati.
Le doglianze mosse dal ricorrente hanno alla base l’erronea convinzione che la notificazione del rapporto ispettivo alla Banca delle Marche, avvenuta in data 06/06/13, costituisse la “nota contestativa” con cui la Banca d’Italia comunica ai destinatari le sanzioni loro ascritte, affinché questi possano proporre le controdeduzioni, ex art. 145, comma 1 TUB.
La disposizione normativa che regola la notificazione avvenuta il 6 giugno 2013 va ravvisata, invece, nella Circolare n. 229/1999 della Banca d’Italia, Titolo VI, Cap. 4, Sez. II, par. 4.
Tale norma disciplina la notificazione del verbale ispettivo ai fini, non dell’inizio del procedimento sanzionatorio, bensì della comunicazione alla società da parte della Banca d’Italia dei rilievi effettuati in fase ispettiva, acciocché la prima possa, da un lato controdedurre, dall’altro, predisporre le azioni idonee a rimuovere le irregolarità contestate; le quali ultime, peraltro, non necessariamente configurano illeciti amministrativi a carico di esponenti aziendali.
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che il dies a quo del termine L. n. 689 del 1981, ex art. 14, coincidesse con l’apposizione agli atti del visto del Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria, come presritto dai parr. 1.1 e 1.2 della sez. II del Provvedimento della Banca d’Italia del 18/12/12, così uniformandosi all’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 4820/2019: “In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, il termine di decadenza previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica della violazione decorre dall’apposizione del visto del direttore centrale della vigilanza bancaria e finanziaria, suggellandosi con esso la conclusione della fase di accertamento di tutti gli elementi dell’illecito, comprensiva, altresì, della valutazione e dell’adeguata ponderazione dei dati acquisiti e degli atti preliminari”; conf. Cass. n. 16518/2020).
Con il quarto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 11 e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; a suo avviso la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 11, commessa da parte della Banca d’Italia. Carente sarebbe inoltre la motivazione del percorso logico secondo cui non sarebbe stata violata quest’ultima norma.
Il morivo va disatteso. Premesso che la motivazione del decreto impugnato soddisfa il “minimo costituzionale” (SSUU n. 8053/2014), non vertendosi in ipotesi di “motivazione apparente”, “contraddittoria” o “perplessa”, la censura concernente il presunto contrasto con il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 11, della tecnica di disamina delle controdeduzioni utilizzate dalla Banca d’Italia (e, in particolare, della considerazione complessiva e unitaria delle difese individuali di tutti gli esponenti aziendali) palesa la sua sterilità sol che si consideri che, quale che sia stato il percorso motivazionale utilizzato del provvedimento sanzionatorio per giungere alla determinazione della sanzione irrogata al trasgressore, l’entità di tale sanzione è stato autonomamente valutata dalla corte d’appello, che ha compiutamente e motivatamente esercitato i propri poteri di cognizione piena, estesa anche al quantum della sanzione.
Con il quinto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il ricorrente denuncia la “nullità della sentenza e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”. Nel mezzo di impugnazione si lamenta che la corte di appello non abbia preso in esame i verbali dell’ispezione conclusasi nel 2011, dai quali, a dire del ricorrente, emergerebbe la correttezza dei criteri di valutazione dei crediti e delle garanzie adottati quando il Dott. B. lavorava presso l’istituto di credito. Il motivo è infondato; non sussiste alcuna carenza motivazionale, né alcun omesso esame dei risultati dell’ispezione del 2011, precedente a quelle che hanno condotto alla irrogazione della sanzione impugnata. La corte d’appello ha dato conto dell’argomento del ricorrente secondo cui la sua responsabilità risulterebbe esclusa o attenuata dall’avere egli recepito le indicazioni rese dalla Banca d’Italia all’esito dell’ispezione del 2011 ed ha motivatamente rigettato tale argomento, con un giudizio di fatto di cui la doglianza in esame invoca, in sostanza, una revisione inammissibile in sede di legittimità.
Con il sesto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e strettamente collegato al precedente, il ricorrente denuncia nuovamente la “nullità della sentenza e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”, lamentando come la Corte d’appello abbia ritenuto che spettasse al B. riclassificare i crediti dopo l’ispezione del 2011, dato il carattere dinamico del comparto creditizio, senza, tuttavia, considerare che egli non aveva redatto il bilancio di esercizio del 2012.
Il motivo va disatteso. La circostanza che l’odierno ricorrente non abbia redatto il bilancio del 2012, infatti, difetta del requisito della decisività, prescritto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), evocato dal ricorrente; è sufficiente al riguardo considerare che la corte d’appello, nell’esercizio del proprio potere di accertamento del fatto, ha chiaramente evidenziato che le risultanze dell’ispezione del 2011 erano già “di segno sfavorevole anche per i profili legati al credito” (pag. 8 della sentenza);
anche la censura veicolata con il sesto motivo, in definitiva, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021