LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18990/2016 proposto da:
S.V., C.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NERI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 226/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 28/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
PREMESSO Che:
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 39/2011, ha rigettato la domanda della Progetti & Progetti Gestioni Immobiliari s.r.l. per la fruizione – quale proprietaria dell’appartamento al settimo piano di uno stabile – di un posto auto nell’area vincolata al parcheggio nel cortile del medesimo.
Contro la sentenza proponeva appello la Progetti & Progetti. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 28 aprile 2016, n. 226, ha respinto l’appello.
S.V. e C.M.A. ricorrono per cassazione avverso la sentenza.
Resiste con controricorso G.A..
Memoria è stata depositata dai ricorrenti.
CONSIDERATO
Che:
I. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni del controricorrente di invalida instaurazione del giudizio di cassazione, in quanto proposto da soggetti che non erano parti del giudizio d’appello, e di invalidità della procura rispetto al giudizio di cassazione in quanto generica.
Quanto alla prima eccezione, va rilevato che S.V. ha proposto ricorso per cassazione in qualità di unico socio della società Progetti & Progetti estinta, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. e C.M.A. nella qualità di nuovo proprietario dell’appartamento a seguito di atto dell’8 giugno 2011 ai sensi dell’art. 111 c.p.c..
Quanto alla seconda eccezione, si precisa che la procura è valida in quanto è stata conferita a margine del ricorso e secondo la giurisprudenza di questa Corte “(…) la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore (…) senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva dei poteri attribuiti al difensore ” (Cass. n. 15538/2015).
II. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1. Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”: nel giudizio d’appello era stata prodotta la documentazione relativa all’approvazione della variante in base alla quale era stata realizzata l’unità immobiliare di proprietà della Progetti & Progetti, documentazione dalla quale risultava che la maggiore volumetria in corso di realizzazione non comportava un aumento della volumetria globale dell’edificio, in quanto compensata da quella realizzata in meno in altre parti del fabbricato; tale documentazione la Corte d’appello ha ritenuto non producibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quando invece secondo la disposizione (nella formulazione applicabile al caso di specie) la documentazione doveva essere ammessa in quanto indispensabile per la decisione della causa.
Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, dopo avere in effetti affermato che l’art. 345 c.p.c., non consentiva l’allegazione di nuovi documenti, trattandosi nella specie di documenti (l’autorizzazione alla variante) che erano nella disponibilità della parte anche in primo grado, ha poi esaminato la documentazione costatando la mancanza nella medesima di un “esplicito richiamo all’atto di asservimento”.
2. I restanti tre motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno trattati unitariamente:
a) il secondo motivo fa valere “violazione della L. n. 765 del 1967, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto, seguendo il ragionamento del giudice d’appello, si avrebbe la conseguenza che tutti i proprietari delle unità immobiliari realizzate in base a regolare variante, in difformità rispetto al progetto originario, non avrebbero diritto al godimento delle aree di parcheggio;
b) il terzo motivo contesta “ulteriore violazione o falsa applicazione della L. n. 765 del 1967, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; il ragionamento della Corte potrebbe essere corretto nel caso della realizzazione di un altro piano successivamente al completamento della costruzione, ma non nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che in corso di costruzione, in base a regolare variante, è stata consentita la realizzazione di un nuovo piano, senza aumento della cubatura complessiva;
c) il quarto motivo fa valere ancora “ulteriore violazione o falsa applicazione della L. n. 765 del 1967, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto in ogni caso la Corte d’appello non avrebbe compreso che nella specie la difformità dal progetto originario non riguardava l’attico, dato che con la variante era stata consentita la realizzazione di un sesto piano “normale” con spostamento verso l’alto dell’attico.
I tre motivi sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi della pronuncia della Corte d’appello, la quale ha infatti affermato come, nella documentazione prodotta (in particolare l’autorizzazione alla “variante”), manchi un esplicito richiamo all’atto di asservimento, così che l’eventuale invariabilità della volumetria per effetto dell’edificazione di un altro piano rispetto all’iniziale licenza edilizia (eventuale invariabilità che peraltro i ricorrenti si limitano a dedurre senza specificare) non comporta di per sé l’estensione degli effetti dell’iniziale atto di asservimento, occorrendo una riformulazione dell’impegno negoziale del proprietario, impegno negoziale che costituisce in capo al proprietario dell’appartamento un diritto reale di uso sull’area destinata a parcheggio come individuata sulla base della concessione edilizia (cfr. Cass. n. 22364/2017).
III. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avvocato Massimiliano Del Vecchio, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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