Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2772 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 171-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CISDEG S.P.A., già Consorzio C.I.S.DEG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS, 86, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BEATRICE FIMIANI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 136/2012 della COMM.TRIB.REG. del Lazio, depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate propone, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 136/2012, depositata il 21 marzo 2012 deducendo, in particolare, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 denunciando l’erroneità della decisione di merito per aver ritenuto la legittimità della deduzione dei costi aggiuntivi relativi al personale, nonchè l’eventuale margine di commessa, sul rilievo che il Consorzio è solo uno strumento delle consorziate; adducendo, altresì, che detta conclusione è legittima solo se sussistono le condizioni di certezza, obiettiva determinabilità e inerenza dei costi.

Con il secondo motivo, l’amministrazione finanziaria prospetta motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine ad un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, consistente nell’aver il decidente trascurato i patti consortili relativi al costo base del personale conteggiato al netto delle ore non lavorate a qualsiasi titolo.

La società contribuente Selex Es s.p.a. resiste con controricorso.

Con apposita istanza il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento dell’importo di Euro 451.181,57. In data 21 ottobre 2010, la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 c.p.c., con la quale chiede la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata della lite.

Atteso che non è stata presentata l’istanza di trattazione della parte interessata entro il termine di legge e che l’Agenzia non ha notificato il diniego di definizione (art. 11, comma 10, prima parte, D.L. citato) il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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