LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 769/2017 proposto da:
DITTA M.M. ELETTROMECCANICA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 140, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GAGLIARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANDOMENICO DANIELE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MA.RO.GU., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 25/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie delle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Ditta M.M. Elettromeccanica con citazione del 10/5/2014 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2014 emesso dal Tribunale di Lecce in favore dell’avv. Ma.Ro., a titolo di compensi dovuti per l’assistenza prestata dal professionista in vari giudizi svoltisi dinanzi al giudice amministrativo, nei quali aveva difeso l’opponente.
Deduceva di avere già corrisposto all’opposto, nonché all’avv. Alessandro Leuci, che era stato incaricato della difesa congiunta nei processi amministrativi in relazione ai quali era maturato il compenso, svariate somme, delle quali bisognava tenere conto ai fini della determinazione del compenso.
Inoltre, si doleva del fatto che il valore del giudizio fosse stato determinato in una percentuale pari al 10% del valore lordo degli appalti, la cui aggiudicazione era stata impugnata in sede amministrativa, aggiungendo che le cause dovevano essere ritenute di valore indeterminabile, trattandosi di giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi, il che avrebbe determinato una minor quantificazione dei compensi.
Nella resistenza dell’opposto, che contestava la fondatezza della opposizione e chiedeva in via subordinata di rideterminare gli onorari nella misura massima spettante in base alle tariffe vigenti, il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, con ordinanza del 25/11/2016, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto opposto e condannava l’opponente alla minor somma di Euro 44.892,33, compensando le spese di lite per la metà, ponendo la residua parte a carico dell’opponente.
Riteneva il Tribunale che fosse stata provata l’esistenza del rapporto d’opera intellettuale tra le parti e consistito nella difesa assunta dall’avv. Ma. in numerosi processi amministravi intentati su iniziativa dell’opponente.
Quanto alla difesa congiunta assunta anche dall’avv. Alessandro Leuci, l’ordinanza osservava che ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, art. 7, applicabile alla fattispecie, in caso di difesa da parte di più legali, ognuno ha il diritto a pretendere dal cliente gli onorari per l’attività prestata, così che l’avv. Ma. aveva il diritto a richiedere il compenso per l’attività svolta, senza che potesse influire su tale richiesta quanto eventualmente versato all’altro professionista.
Inoltre, la Ditta M. non aveva specificamente contestato l’effettivo svolgimento da parte dell’opposto delle attività per le quali era stato richiesto il decreto ingiuntivo, né aveva dedotto che si trattasse di attività in concreto svolte solo dall’avv. Leuci.
In merito allo scaglione da applicare per la liquidazione, il Tribunale rilevava che si trattava di giudizi di impugnazione di atti amministravi, sicché occorreva considerare le cause di valore indeterminabile, senza quindi poter fare riferimento al valore economico degli appalti le cui aggiudicazioni erano oggetto di impugnativa.
Inoltre, nella determinazione del compenso dovuto, bisognava far riferimento ai valori medi, tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, nonché delle difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della difficoltà delle questioni in diritto ed in fatto trattate.
Procedeva quindi a ricalcolare sulla base di tali criteri i compensi dovuti, ed in relazione ai singoli giudizi indicati nel ricorso monitorio, risultando un importo complessivo di Euro 69.446,50 oltre rimborso forfetario, Iva e CA, occorrendo però escludere, attesa la difformità tra la liquidazione giudiziale e la valutazione svolta dal Consiglio dell’Ordine, le spese per l’emissione dei pareri di congruità.
Dagli atti risultava, poi, che l’avv. Ma. avesse ricevuto vari versamenti e che il Consiglio di Stato avesse riconosciuto all’avv. Ma. la distrazione delle spese del giudizio definito con la sentenza n. 1392/2011, per un ammontare di Euro 6.145,60.
Occorreva altresì detrarre la somma di Euro 9.000,00 versata in contanti al Ma., che andava imputata ai giudizi iscritti dinanzi al Tar Puglia Lecce n. 360/2009 e 101/2010 e dinanzi al Consiglio di Stato in appello, ai nn. 9862/2009 e 4238/2010, non essendo credibile la tesi dell’opposto secondo cui si tratterebbe di pagamento imputabile ad un diverso giudizio nel quale aveva assistito l’opponente, atteso che per tale giudizio risultava già emessa altra fattura recante la dicitura “a saldo spese e competenze professionali”.
Infine, occorreva detrarre anche la somma di Euro 4.761,32 corrispondente alle ritenute d’acconto operate dall’opponente e riportata nelle fatture in atti.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Ditta M.M. Elettromeccanica, sulla base di due motivi, L’avv. Ma.Ro. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a sette motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
2. Rilevato che il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e artt. 702 bis c.p.c. e segg., in quanto il Tribunale ha omesso di considerare l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione formulata in relazione alla circostanza che la stessa opposizione era stata tardivamente avanzata con citazione, anziché con ricorso, come invece imposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14;
Ritenuto che la questione impone di dover verificare circa l’applicabilità della previsione di cui dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, anche al caso in cui si lamenti l’erronea scelta del rito quanto all’introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
Considerato che con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021 la Terza Sezione civile ha rimesso la questione alle Sezioni Unite;
3. Rilevato che il sesto motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1 e segg. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., quanto alla mancata attribuzione sulle somme dovute degli interessi moratori, già riconosciuti in sede monitoria;
Considerato che con ordinanza interlocutoria n. 9646/2021 si è osservato che il principio secondo cui quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, sicché è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima (come la richiesta di pagamento o la proposizione della domanda) che va riportata la decorrenza degli interessi (cfr. Cass. n. 2131 del 2011; Cass. n. 2954 del 2016), potrebbe essere oggetto di rimeditazione, essendosi quindi rimessa la causa alla pubblica udienza;
4. Ritenuto che in ragione delle questioni oggetto delle ricordate ordinanze interlocutorie è necessario rinviare a nuovo ruolo in attesa che sulle stesse intervenga la pronuncia di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021