Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27739 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24357-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MODA GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO VERNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 2009 con il quale l’Ufficio recuperava l’IVA indebitamente sottratta da una fattura avente ad oggetto l’acquisto di un immobile;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che a fronte delle presunzioni di inesistenza dei costi introdotte dall’Agenzia delle entrate la società contribuente ha assolto in maniera adeguata l’onere probatorio ad essa facente carico producendo in giudizio il contratto preliminare di vendita, il contratto definitivo di vendita, con il quale la F. Immobiliare s.r.l. ha rinunciato al proprio diritto-obbligo di acquisto a favore della parte contribuente, nonché tutte le fatture che attestano le spese sostenute dalla F. Immobiliare s.r.l. e ribaltate alla parte contribuente nella fattura oggetto della presente lite.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in quanto le fatture contestate dall’Ufficio sono state emesse per operazioni afferenti alla sfera giuridica della società F. Immobiliare s.r.l. e la motivazione della sentenza impugnata statuisce in maniera apodittica e non documentata la legittimità dell’operazione di ribaltamento dei costi dalla Società F. Immobiliare s.r.l. alla società Moda Group s.p.a..

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

La sentenza impugnata ha infatti in diritto correttamente gravato le parti dei rispettivi oneri probatori, là dove a fronte delle presunzioni di inesistenza dei costi introdotte dall’Agenzia delle entrate la società contribuente ha assolto in maniera adeguata l’onere probatorio ad essa facente carico producendo in giudizio il contratto preliminare di vendita, il contratto definitivo di vendita, con il quale la F. Immobiliare s.r.l. ha rinunciato al proprio diritto-obbligo di acquisto a favore della parte contribuente, nonché tutte le fatture che attestano le spese sostenute dalla F. Immobiliare s.r.l. e ribaltate alla parte contribuente nella fattura oggetto della presente lite, conformemente all’insegnamento di Cass. n. 28246 del 2020, secondo cui, ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR, e della detrazione di Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell’Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall’Amministrazione inesistenti, spetta a quest’ultima l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima).

Le doglianze della ricorrente, invece, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).

Deve altresì rilevarsi che, per contestare le circostanze fattuali affermate dalla Commissione Tributaria Regionale, la ricorrente fa riferimento a fatture e contratti che non sono né allegati né trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Deve infine evidenziarsi che va dichiarato inammissibile il ricorso i cui motivi di impugnazione – come nel caso di specie si risolvano in un indistinto coacervo di elementi di fatto e vaghe menzioni di normative, non individuate in maniera scientifica, prive di adeguato supporto argomentativo sull’erroneità della loro applicazione e sull’individuazione dell’interpretazione invece corretta, tali da rendere impossibile a questa Corte, a meno di una invece non consentita interpolazione ed integrazione dell’atto di parte, la stessa individuazione della censura mossa alla gravata sentenza (Cass. n. 18066 del 2020).

Ritenuta dunque l’inammissibilità dell’unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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