LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33852-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI
“CIVICO DI *****”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI N. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STALLONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3587/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente (ARNAS – Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale “Civico di *****”) aderiva alla definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, mediante versamenti effettuati in data *****, *****, ***** e ***** e ricorreva avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di restituzione dell’IRPEG (istanza avvenuta il *****) versata per l’anno 2003 in misura eccedente quella dovuta per non essere stata calcolata la riduzione a metà dell’aliquota IRPEG prevista per gli enti ospedalieri;
l’Ufficio in particolare opponeva l’intervenuta decadenza dalla possibilità di richiedere la restituzione essendo passati più di quattro anni tra il versamento indebito e la richiesta e perché non è possibile chiedere il rimborso per crediti per i quali si sia addivenuti ad una definizione agevolata ex L. n. 289 del 2002.
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che l’erroneo versamento era derivato dalla determinazione in via definitiva del quantum dell’obbligazione fiscale in sede di saldo, ossia in data *****, e quindi al momento della presentazione dell’istanza di rimborso, avvenuta in data *****, non era ancora decorso il termine di 48 mesi. Afferma inoltre Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che il condono non influisce di per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in quanto la parte contribuente avrebbe dovuto tener conto delle detrazioni spettanti D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 11, per l’impiego del personale disabile sin dal momento della liquidazione degli acconti di imposta dovuti, cosicché la relativa istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro 48 mesi decorrenti dal momento del versamento dell’acconto e non dal momento del pagamento del saldo, come erroneamente ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale.
Con il secondo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in quanto la presentazione di una istanza di definizione agevolata del pagamento di imposte dovute rende definitivi gli importi dovuti, con la consequenziale impossibilità di ottenere il rimborso di quanto versato.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte infatti:
il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Cass. n. 771 del 2019; Cass. n. 2533 del 2018; Cass. 14868 del 2016).
Oggetto di discussione è se l’importo dell’IRPEG fosse dovuto già alla data della adesione alla definizione agevolata (come affermato dall’Agenzia ricorrente, nel qual caso il termine di 48 mesi decorrerebbe da quel momento), oppure dal saldo (come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale coerentemente fa decorrere il suddetto termine dal saldo).
Ritiene il Collegio che la Commissione Tributaria Regionale si sia attenuta al suddetto principio là dove ha fatto decorrere il termine di decadenza dalla data di versamento del saldo delle imposte poiché è in quel momento, secondo la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata (secondo cui è in questo momento che è stata “calcolata definitivamente in modo errato la somma dovuta”), che si è verificato l’erroneo versamento, derivato dalla determinazione in via definitiva del quantum dell’obbligazione fiscale senza tenere conto della riduzione a metà dell’aliquota IRPEG prevista per gli enti ospedalieri ed il pagamento è stato effettuato a seguito di tale determinazione in sede di saldo, in data *****, ovvero quando non era ancora decorso il termine di 48 mesi al momento della presentazione dell’istanza di rimborso avvenuta in data *****.
La Commissione Tributaria Regionale ha pertanto risolto correttamente la questione in diritto perché ha applicato il principio giurisprudenziale sopra riportato e citato dalla stessa ricorrente per cui il motivo è infondato in quanto l’Agenzia delle entrate afferma genericamente che l’Azienda ospedaliera avrebbe potuto e dovuto tener conto della riduzione a metà dell’aliquota IRPEG prevista per gli enti ospedalieri fin dal momento degli acconti ma non spiega il perché, cosicché quello effettuato dalla Commissione Tributaria Regionale costituisce un accertamento in fatto non adeguatamente contestato dal ricorrente.
In questo quadro, il motivo di impugnazione dell’Agenzia, privo di qualsiasi ricostruzione fattuale in termini di date e di versamenti, risulta oscuro laddove afferma che “l’istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro 48 mesi decorrenti dal momento del versamento e non dal momento del pagamento del saldo” in quanto non è chiara la distinzione tra momento del versamento e quello del saldo mentre d’altra parte, là dove interpretata come un tentativo di voler distinguere tra un momento in cui sia stato effettuato un acconto ed un successivo momento in cui invece sia stato effettuato il saldo, si tratterebbe di una doglianza di merito insuscettibile di poter essere valutata in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).
Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte infatti:
in tema di condono fiscale, l’adesione alla definizione automatica in relazione a determinati debiti tributari ai sensi della L. n. 289 del 2002, non osta all’accoglimento delle domande di rimborso fondate sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono (Cass. n. 20829 del 2020; Cass. SU n. 16692 del 2017).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio là dove ha ritenuto che la parte contribuente potesse chiedere il rimborso di quanto versato in eccesso a titolo di IRPEG pur avendo aderito alla definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9.
Ritenuta dunque l’infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021