Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27742 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36143-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3525/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Riferisce la Commissione Tributaria Regionale con la sentenza impugnata n. 3525/2018 che:

la contribuente proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 291/05/2016 che aveva respinto il ricorso con cui era stato impugnato l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, addizionali e contributo INPS, oltre sanzioni ed interessi per l’anno 2009;

rilevato che:

la Commissione Tributaria Regionale ritiene che vadano condivise le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado e quanto eccepito dalla difesa dell’Ufficio, ritenendo pacifico che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto la sentenza impugnata si riferisce una vicenda diversa da quella oggetto del presente giudizio avente ad oggetto l’onere della prova in tema di deducibilità dei costi delle fatture e l’idoneità o meno della documentazione prodotta dal contribuente a dimostrare i requisiti di esistenza, certezza, e inerenza dei costi contabilizzati: basti pensare che ad avere impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 291/05/2016 è l’Ufficio e non il contribuente, come invece risulta dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3525/2018.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, e della disciplina dell’onere della prova della deducibilità dei costi, in presenza di descrizioni generiche in fattura.

Il primo motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1612 del 2021);

il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308 del 2017).

Dall’atto di appello dell’Ufficio, riportato dall’Agenzia delle entrate nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si evince che la vicenda oggetto della sentenza impugnata si riferisce una vicenda (la sentenza impugnata afferma che vadano condivise le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado e quanto eccepito dalla difesa dell’Ufficio, ritenendo pacifico che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio) diversa da quella oggetto del presente giudizio (avente ad oggetto la ripresa a tassazione di costi indeducibili ex art. 109 TUIR, e la conseguente indetraibilità dell’IVA su tali componenti negativi): e del resto è sufficiente evidenziare che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3525/2018 impugnata dell’Ufficio riporta come appellante la parte contribuente e rigetta l’appello di quest’ultima, mentre ad avere impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 291/05/2016 è stato l’Ufficio e non il contribuente. E’ pertanto manifesta la non corrispondenza tra il chiesto (l’appello dell’Ufficio) e il pronunciato dalla sentenza impugnata (il rigetto di un appello di una parte contribuente su una vicenda diversa rispetto a quella oggetto dell’appello dell’Ufficio) e quindi l’omissione di qualsiasi decisione sulla domanda dell’Ufficio.

Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall’accoglimento del primo.

Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e assorbe il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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