LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30143-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ENEL PRODUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio DI TANNO ASSOCIATO, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1180/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di Enel Produzione spa di avviso di accertamento, emesso a seguito di dichiarazione DOCFA del 2014, col quale era stato rettificato il valore delle componenti della centrale idroelettrica sita nel Comune di *****, ha accolto l’appello della società, in riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto legittimo l’accertamento – in quanto motivato – e provata la congruità della rendita attribuita dall’Ufficio.
La CTR ha ritenuto carente di motivazione l’atto impugnato, in quanto mancante della indicazione degli immobili utilizzati ai fini comparativi e delle loro caratteristiche, senza l’indicazione in concreto delle ragioni della rettifica; non provata e motivata la percentuale di vetustà, non essendosi tenuta in considerazione l’obsolescenza tecnologica dei beni oggetto di rettifica, che richiedono interventi manutentivi frequenti.
Enel produzione spa si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 6 e 10, rg. N. 1142 del 1949, art. 8, L. n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo l’Ufficio provveduto a stima diretta, con conseguente congruità della motivazione dell’accertamento, che contiene i dati oggettivi dell’immobile come acclarati dall’Ufficio a seguito del procedimento partecipativo DOCFA.
2. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui ravvisa difetto di prova e di motivazione sulla percentuale di vetustà, essendosi la CTR limitata ad affermare che per i valori accertati dall’Ufficio non risultano pienamente applicati i principi di cui alla Circ. dell’Agenzia del territorio n. 6 del 2012, senza tener conto della caratteristiche dei beni, oggetto di obsolescenza tecnologica.
3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo l’Agenzia delle entrate censurato anche la statuizione della sentenza della CTR in ordine al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio col secondo motivo di ricorso.
4. Tale motivo, esaminato prioritariamente per ragioni logiche, va respinto, non sussistendo il denunciato vizio, contenendo la sentenza impugnata una motivazione che, sebbene in modo non approfondita, è tuttavia chiara nel ritenere illegittimo l’accertamento per carenza di motivazione e di prova in ordine alla percentuale di vetustà dei beni, argomentando che nell’accertamento non si era tenuto conto della peculiarità dei beni oggetto di rettifica, “che si caratterizzano per una obsolescenza tecnologica diversa da quella degli immobili e che richiedono interventi manutentivi frequenti”.
4.1. Va sul punto ribadito che la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (ex multis Sez. 6 – 5, n. 9745 del 18/04/2017, Cass. n. 11167 del 15/05/2006).
Tale vulnus non sussiste nella sentenza impugnata.
5. E’ invece fondato il primo motivo del ricorso.
5.1. Vanno sul tema richiamati e confermati i principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, che ha statuito che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità’ concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (ex multis Cass. n. 17971 del 2018).
5.2. Inoltre la Corte ha precisato che “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” Cass. n. 2268 del 2014).
5.3. Peraltro, secondo l’orientamento di questa Corte, “l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” delle ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva” (Cass. n. 24417 del 2018);
6. Va conseguentemente accolto il primo motivo del ricorso, poiché il giudice d’appello ha deciso in modo difforme dai richiamati e consolidati principi (da ultimo Cass. n. 607 del 2020, Cass. n. 606 del 2020, Cass. n. 605 del 2020); respinto il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021