LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36272-2019 proposto da:
SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato DANILO MONACO;
– ricorrente –
contro
M.D.S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO BREGLIA 54, presso lo studio dell’avvocato VALERIO COLAPAOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO RONCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 369/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che Soget s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione della sentenza della CTP di Pescara da parte Vera M.D.S. – nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio pur accogliendo in parte il ricorso- ritenuta infondata l’eccezione di SOGET spa sulla tardività dell’appello, giudicata tempestiva in relazione alla sospensione feriale dei termini, ha accolto l’appello della contribuente, riformando la sentenza di primo grado sulle spese, compensate nella misura del 50%, ponendo la restante parte a carico della soccombente SOGET spa.
Ricorre per la cassazione della indicata sentenza SOGET spa sulla base di un motivo; resiste con controricorso M.D.S.V.. La ricorrente deposita successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile, sia perché la notifica via pec del ricorso per cassazione è stata sanata dalla costituzione in giudizio dell’intimata (v. Cass. 3805/2018, n. 18402/2018, n. 7665/2016); sia perché non era necessario allegare gli atti di causa, contenendo la sentenza impugnata tutti gli elementi di fatto (data di deposito della sentenza e data di notifica del ricorso) dai quali desumere le ragioni della doglianza.
2.Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969 mod. dal D.L. n. 132 del 2014 conv. in L. n. 162 del 2014 avendo la CTR erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso Il motivo è fondato.
2.1. Va premesso che le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale possono essere impugnate con ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza e che l’atto di appello, come nel processo civile, va proposto nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notifica della copia autentica della sentenza di primo grado; qualora la parte non abbia provveduto alla notifica, come nella fattispecie, il termine previsto è di sei mesi, decorrenti dalla data di deposito della sentenza.
2.2.Va altresì rilevato che la decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1 agosto al 31 agosto (L. n. 742 del 1969, art. 1, così come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Tale sospensione si applica dal 1 agosto al 31 agosto, secondo quanto previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, così come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Pertanto, nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, differendo l’inizio della stessa alla fine della sospensione.
2.3. Nella fattispecie l’appello è stato proposto in data 29 marzo 2018, in relazione a sentenza depositata il 28 settembre 2017- e quindi in un periodo non ricadente in quello di sospensione feriale- per cui il termine per la proposizione dell’appello, in base alla normativa citata, era spirato mercoledì 28 marzo 2018, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, x art. 38, comma 3 (termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per il ricorso alla commissione tributaria regionale).
2.4. Il ricorso va pertanto accolto, posto che al momento della notifica del ricorso in appello, 29 marzo 2018, come emerge dalla sentenza impugnata e non contestato, il termine di decadenza era già scaduto e si era ormai formato il giudicato sulla sentenza impugnata (CTP Pescara, 849/1/2017). La sentenza va conseguentemente cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 comma 2 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la conferma della decisione di primo grado, passata in giudicato stante l’inammissibilità dell’appello per tardività.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio seguono alla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, conferma la decisione di primo grado.
Compensa le spese dei gradi di merito; condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021