Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27752 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2762-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE ROMA TERRITORIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

B.F., G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 914) 6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

Come si evince dal controricorso proposto da B.F. e G.R., l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione – in data 12 novembre 2020 – avverso la sentenza della CTR del Lazio- depositata in data 18 febbraio 2020 – ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest’ultima.

I ricorrenti depositano memoria.

CONSIDERATO

che:

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 % e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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