LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2762-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE ROMA TERRITORIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
B.F., G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 914) 6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
Come si evince dal controricorso proposto da B.F. e G.R., l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione – in data 12 novembre 2020 – avverso la sentenza della CTR del Lazio- depositata in data 18 febbraio 2020 – ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest’ultima.
I ricorrenti depositano memoria.
CONSIDERATO
che:
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 % e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021