Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27753 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3561-2021 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANDRO SOMENZI, SAVINA BOMBOI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 24554/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RILEVATO

che:

C.B., Savina Bomboi e Sandro Somenzi quali difensori di Y.R.J., ricorrono per la correzione di errore materiale contenuto nell’ord. di questa Corte n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020 che ha accolto il ricorso con decisione nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, liquidando Euro 3.000,00 di spese oltre spese generali al 15% e accessori di lege, senza distrarli a favore dei difensori, come richiesto nella memoria difensiva del 30 giugno 2020.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è ammissibile, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare alla mancata distrazione delle spese, così come richiesto fdai difensori nella memoria.

Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito “con distrazione a favore dei difensori antistatari”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese de; presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito: “con distrazione a favore dei difensori antistatari”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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