Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27774 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33550-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2880/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente a cartelle di pagamento relative a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni d’imposta 2009, 2011 e 2013 rilevando la mancata prova della notifica delle cartelle in questione;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate a mezzo di avvocato del libero foro deve ritenersi inficiata da nullità radicale per violazione di legge, e ciò anche nel caso in cui una società del gruppo Equitalia si sia già costituita in tal modo in primo grado, e più specificamente tanto se siano seguiti tanto se non siano seguiti ulteriori conferimenti di procura allo stesso o ad altro libero professionista in secondo grado da parte del medesimo soggetto privato o di quello pubblico subentrante.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12 e 15 e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, convertito in L. n. 225 del 2016 nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito in L. n. 58 del 2019, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate in via subordinata denuncia violazione dell’art. 182 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto concedere un termine per regolarizzare il mandato alle liti conferito all’Agenzia delle entrate ex art. 182 c.p.c. richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12.

Il primo motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. SU n. 30008 del 2019).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio là dove – affermando che la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate a mezzo di avvocato del libero foro deve ritenersi inficiata da nullità radicale per violazione di legge, e ciò anche nel caso in cui una società del gruppo Equitalia si sia già costituita in tal modo in primo grado, e più specificamente tanto se siano seguiti tanto se non siano seguiti ulteriori conferimenti di procura allo stesso o ad altro libero professionista in secondo grado da parte del medesimo soggetto privato o di quello pubblico subentrante – ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate senza considerare che secondo il punto 3.4.2. del protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 dell’Agenzia delle entrate con l’Avvocatura dello Stato l’ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco Avvocati, nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie e secondo il principio sopra riportato la costituzione dell’Agenzia a mezzo di avvocato del libero Foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità; peraltro trattasi di controversia relativa alla prova della notifica delle cartelle oggetto di lite (del valore complessivo di Euro 23.514,07) e quindi non trattasi di questione di massima o avente notevoli riflessi economici.

Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall’accoglimento del primo.

Ritenuto pertanto che il primo motivo di impugnazione è fondato e il secondo è assorbito, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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