LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36083-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S. COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, S.A.R., S.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 205/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2010;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che con riferimento alle generiche censure proposte nel gravame, appare di tutta evidenza che nella motivazione del provvedimento impugnato risulti esplicitato abbondantemente l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata; ad abundantiam si aggiunge che l’appellante si è limitato a riproporre dubbi e perplessità già sollevati in primo grado, senza indicare specifici motivi di impugnazione, ossia senza esporre esattamente quali fossero esattamente gli eventuali vizi riscontrabili nell’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione impugnata e senza esporre precise censure indirizzate alla motivazione della sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per essere la motivazione apparente e recepisce acriticamente quanto asserito nella sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto l’appellante può ben limitarsi a riproporre in appello le stesse ragioni poste a sostegno del proprio operato in primo grado, purché emerga la volontà di impugnare la sentenza impugnata.
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte infatti:
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale affermando che con riferimento alle generiche censure proposte nel gravame, appare di tutta evidenza che nella motivazione del provvedimento impugnato risulti esplicitato abbondantemente l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata; ad abundantiam si aggiunge che l’appellante si è limitato a riproporre dubbi e perplessità già sollevati in primo grado, senza indicare specifici motivi di impugnazione, ossia senza esporre esattamente quali fossero esattamente gli eventuali vizi riscontrabili nell’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione impugnata e senza esporre precise censure indirizzate alla motivazione della sentenza di primo grado – ha fornito una motivazione vuota, generica, apodittica, priva di alcuna descrizione della situazione di fatto, della questione controversia e dei principi di diritto applicati e che si rimette esclusivamente alla sentenza di primo grado, alla quale non solo rinvia in maniera acritica ma di cui neppure descrive i punti essenziali cosicché la motivazione si colloca al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018).
Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall’accoglimento del primo.
Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al suddetto principio di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021