LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5318-2021 proposto da:
R.P., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1206/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO depositata il 2/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che riferisce l’Agenzia delle entrate nel suo controricorso:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente annullando l’impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria limitatamente alle pretese di natura tributaria in quanto la comunicazione stessa non reca il corretto importo del debito tributario del ricorrente e la Commissione Tributaria Regionale della Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate;
la parte contribuente proponeva ricorso pervenuto il 2 dicembre 2020 ma non lo depositava mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso, pervenuto all’Agenzia delle entrate in data 2 dicembre 2020, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 2 marzo 2021;
considerato che ciò comporta, ex art. 369 c.p.c., l’improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che l’Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, art. 13, comma 1, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021