LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 238/2015 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCOPAOLO RAGOLINI, ALFREDO APA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7190/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata 27/12/2013 R.G.N. 9660/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.
RILEVATO
1. C.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione avverso il decreto, con il quale su ricorso di C.P., era stato ingiunto all’Inps di pagare a quest’ultimo, iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti dall’Istituto, gli onorari relativi all’attività svolta in sede giudiziale in favore della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps spa (S.C.C.I.); l’Inps ha resistito con controricorso; successivamente alla notifica del ricorso, C.P. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato all’Inps.
CONSIDERATO
2. come evidenziato nel punto n. 1 di questa ordinanza, successivamente alla notifica del ricorso è stato depositato l’atto di rinuncia al giudizio, sottoscritto il 2 marzo 2021 dal ricorrente e dal suo difensore, rinuncia notificata al controricorrente.
3. la rinuncia al ricorso è rituale ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dal ricorrente, sicché occorre prenderne atto e dichiarare l’estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio;
4. in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 19071/2018, 23175/2015).
PQM
La Corte;
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Dichiara la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021