Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27789 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11711-2019 proposto da:

D.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO ROCCO;

– ricorrente –

contro

ATEC S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 539/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 798/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

che il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1876/2016, resa il 19.5.2016, ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta da D.G., nei confronti dell’A.T.E.C. Azienda Trasporti Eboli-Campagna a r.l., cancellata dal Registro delle Imprese il 28.7.2010, ed ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato al D. dalla ATEC S.r.l. il 14.6.2013, rigettando la domanda di pagamento di differenze retributive e compensando tra le parti le spese del giudizio;

che la Corte di Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 16.10.2018, in parziale accoglimento del gravame interposto dal lavoratore, nei confronti di ATEC S.r.l., avverso la pronunzia di prima istanza, ha condannato la società al pagamento, in favore dell’appellante, della somma complessiva di Euro 2.737,33, oltre accessori dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, a titolo di differenze retributive e parte del TFR non corrisposte; somma così determinata all’esito della disposta c.t.u. (v. pag. 3 della sentenza impugnata);

che per la cassazione della sentenza D.G. ha proposto ricorso articolando quattro motivi;

che la ATEC S.r.l. è rimasta intimata;

che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura testualmente: 1) “Domanda nei confronti di ATEC srl. Mutamento societario. Violazione L. n. 604, art. 8. Violazione art. 2212 c.c., come novellato”, e si deduce che “il riconoscimento degli a.p.a. maturati dimostra la continuazione del rapporto di lavoro con la nuova società, anche in presenza di altri elementi, quali gli stessi mezzi, le stesse mansioni, lo stesso sistema dirigente e la stessa direzione da cui il lavoratore prendeva ordini”; 2) “Differenze retributive. Violazione par. 140 e successivamente par. 158 del c.c.n.l. autoferrofilotranvieri e internavigatori. Violazione par. 140 e succ. par. 148 c.c.n.l.. Artt. 71, 8, 4, 17 e 7 c.c.n.l. mancato pagamento del periodo di malattia dal 12.3.2013 al 12.5.2013, la mancata consegna delle buste paga da ***** alla data del licenziamento, mancato godimento di parte delle ferie, mancata retribuzione tredicesime e quattordicesime”, e si lamenta che “la Corte territoriale, confondendo i periodi lavorativi, opta senza motivazione per riconoscere al lavoratore solo le differenze risultanti dalla CTU, considerando il periodo che va dal 27.7.2010 al 18.6.2013”; 3) “Buste paga quietanzate. Violazione D.L. n. 201 del 2011, art. 12”, e si osserva che “le buste paga recanti la dizione a stampatello “dichiaro di ricevere l’importo citato in moneta corrente” sono un documento che l’azienda è obbligata a rilasciare al dipendente a prescindere dalla sua sottoscrizione e la firma di quest’ultimo sul documento non può considerarsi una quietanza liberatoria”; 4) “Le spese seguono la soccombenza art. 91 c.p.c.. Il giudice di I, in ordine ha disposto: “Le spese rimangono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento”. Il giudice di II, in ordine ha disposto: “liquida in complessivi Euro 915,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%”. Ne’ la prima, né la seconda disposizione rispondono ai parametri di legge” e si domanda: “Può il giudice applicare a piacimento e senza motivazione una tariffa professionale difforme dal D.M. n. 55 del 2014?”;

che i motivi – che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione – sono tutti inammissibili sotto diversi e concorrenti profili; innanzitutto, perché articolati “in forma libera”: il giudizio di cassazione e’, infatti, vincolato dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Pertanto, il mezzo di impugnazione articolato deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 codice di rito, sicché è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23797/2019; 19959/2014); inoltre, la parte ricorrente neppure ha indicato tutte le norme che assume violate, né sotto quale profilo le stesse sarebbero state incise, né ha specificato, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni, di fatto e di diritto, idonee a giustificare le censure; e ciò, in violazione della prescrizione di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Per la qual cosa, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011); che non sono stati prodotti, né indicati tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, gli atti cui si fa riferimento nel primo motivo; il CCNL di cui assume la violazione nel secondo motivo; né i certificati attestanti il periodo di malattia, cui si fa riferimento nello stesso motivo; né le buste paga cui si accenna nel secondo e nel terzo mezzo di impugnazione, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte (arg. ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che, infine, per quanto, più in particolare, attiene al quarto motivo, va altresì sottolineato che viene dato per postulato che le disposizioni dei giudici di merito in ordine alle spese “non rispondano ai parametri di legge”, senza alcuna specificazione in merito, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, pertanto, in considerazione di quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la ATEC S.r.l. non ha svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto precisato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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