LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10352-2015 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO ANTONIO CORDA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FULLY IMMOBILIARE S.R.L., già G. S.N.C. di A.G. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52E/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2014 R.G.N. 4164/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
P.E. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale civile ordinario di Roma la s.n.c. G. ed esponeva di essere stato da detta società incaricato di coordinare un’iniziativa volta allo sviluppo di una attività di franchising internazionale mediante la quale promuovere e commercializzare i prodotti della medesima società G.; deduceva altresì di ver ceduto una avviata attività di parrucchiere che svolgeva in *****, per far fronte all’impegno assunto nei confronti della convenuta la quale, dal canto suo, era invece venuta meno a tutte le obbligazioni assunte nei suoi confronti; alla stregua di tali premesse, chiedeva condannarsi la s.n.c. G. al pagamento della somma di Euro 150.000,00 a titolo di compenso per lo studio del progetto di franchising nonché per risarcimento da perdita della attività di parrucchiere, danno biologico ed esistenziale;
la convenuta, costituitasi in giudizio, resisteva alle domande di cui chiedeva la reiezione, instando per la rimessione della causa alla sezione lavoro, alla quale veniva assegnata dal Presidente del Tribunale.
Il giudice adito rigettava il ricorso con pronuncia che veniva confermata dalla Corte distrettuale, la quale perveniva a tale convincimento, in estrema sintesi, sul rilievo della inammissibilità della doglianza attinente al mutamento del rito, per non esser stato prospettato alcun nocumento al diritto di difesa collegato alla scelta del rito stesso, e della mancata definizione di un quadro probatorio che confortasse la tesi attorea relativa alla intercorrenza fra le parti di un rapporto di collaborazione così intenso e vincolante come quello prospettato in atto introduttivo, da indurre altresì a cedere l’avviata attività gestita in ***** e da dimostrare la fondatezza della quantificazione del compenso rivendicato;
avverso tale decisione P.E. interpone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ai quali oppone difese la Fully Immobiliare s.r.l. già G. s.n.c., illustrato da memoria;
il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8 bis conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 409 e 426 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
si stigmatizza la statuizione con la quale la Corte distrettuale aveva dichiarato inammissibile la doglianza relativa al mutamento di rito; si osserva che, diversamente da quanto argomentato dai giudici del merito, il nocumento arrecato alla difesa del ricorrente dal cambiamento del rito, risiedeva nel fatto che era “stata ammessa la testimonianza di M.I.I. la quale risulta essere coniuge dello G. e per di più socio e legale rappresentante della società in nome collettivo titolare dell’impresa appellata”; se fosse stato adottato il rito ordinario, tale testimonianza avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 247 c.p.c. stante la sussistenza di un interesse diretto del testimone all’esito del giudizio;
2. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità;
secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, invero, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; ne deriva che, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 o alla ipotesi di violazione di legge (vedi ex plurimis, Cass. 29/11/2016 n. 24247, Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931);
nello specifico manca alcuna istanza di declaratoria di nullità del procedimento e della sentenza sicché, in difetto di ogni argomentazione in tal senso, la censura non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità;
3. si aggiunga, poi, che la situazione di incapacità testimoniale – peraltro, non correttamente sviluppata, in questa sede, con riferimento all’art. 247 c.p.c. essendo venuto meno il divieto di testimoniare previsto da detta disposizione per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974 neanche risulta tempestivamente sollevata nel giudizio di merito;
va infatti rammentato che l’incapacità a testimoniare derivante dalla esistenza, in un soggetto, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, deve essere eccepita dalla parte interessata al momento dell’espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell’assunzione resta definitivamente sanata per acquiescenza (ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2); pertanto, deve ritenersi inammissibile, in quanto concernente una questione per la prima volta dedotta in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale ci si dolga che non sia stata ritenuta l’incapacità testimoniale di un teste, allorché la sentenza impugnata non tratti di tale questione e il ricorrente non deduca – come verificatosi nella specie – di avere tempestivamente eccepito la nullità della deposizione indicando tempi e modi con i quali abbia sollevato la questione, e di averla riproposta con l’atto d’appello (vedi Cass.19/3/2004 n. 5550, Cass. 30/10/2009 n. 23054);
la censura, in definitiva, non si confronta validamente con gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame, il quale ha mostrato di conoscere e condividere i principi affermati in sede di legittimità, alla stregua dei quali la questione del cambiamento di rito, da quello speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa, non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (vedi sul punto, Cass. 18/7/2008 n. 19942, Cass. 27/1/2015 n. 1448, Cass. 22/3/2018 n. 7199); lesione che non appare configurabile nello specifico, giacché l’applicabilità della disciplina in tema di ammissibilità della testimonianza prescinde dalla tipologia di rito applicabile;
per giurisprudenza costante di questa Corte, invero, in materia di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c., l’attendibilità del teste legato dai uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti (vedi Cass. sez. lav. n. 557 del 18/1/1993, Cass. sez. 3 n. 1109 del 20/1/2006, Cass. sez. 3 n. 25358 del 15/12/2015);
in tale prospettiva, ed in considerazione della mancanza di decisività delle argomentazioni poste a fondamento della critica che non prospetta una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte, il motivo va disatteso;
4. il secondo motivo prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
ci si duole che la Corte di merito non abbia preso in considerazione la circostanza, emersa dal compendio probatorio acquisito, relativa alla costituzione della G. Franchising e, quindi, alla ultimazione dell’incarico affidatogli; tale circostanza assumeva valore decisivo perché atta a dimostrare che l’attività svolta dal ricorrente, aveva conseguito lo scopo dell’accordo intercorso con il G. volto ad avviare una società allo scopo di “lanciare il franchising”;
5. il motivo è inammissibile;
anche prima della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 ex D.Lgs. n. 40 del 2006, costituiva consolidato insegnamento essere sempre vietato invocare in sede di legittimità un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché non ha la corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (tra le molte, v. Cass. 17/11/2005, n. 23286, Cass. 18/5/2006, n. 11670, Cass. sez. un., 21/12/2009, n. 26825, Cass. 16/12/2011, n. 27197);
pertanto non può essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale, essendo la valutazione di esse – al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione – un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito: il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (per tutte: Cass. 20/4/2012, n. 6260);
nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto; con esso si è invero avuta (vedi Cass. Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053) la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
in questo contesto, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
tanto comporta (vedi Cass. Sez. Un., 22/9/2014 n. 19881) che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti;
al riguardo, la Corte distrettuale ha avuto modo di osservare che le deposizioni testimoniali raccolte, non consentivano di ritenere raggiunta la prova adeguata e soddisfacente, “non tanto che non vi fosse stata una effettiva collaborazione fra le parti, quanto in che termini, con che vincoli e con quale effettiva intensità tale collaborazione si sia svolta”, soggiungendo che non vi era alcuna prova che detta collaborazione avesse comportato “l’assoluta necessità in capo all’appellante, di cedere l’avviato negozio di *****”…; in definitiva, la Corte ha concluso che anche dopo l’espletamento dell’istruttoria in grado di appello, il P. non era stato in grado di provare (al di là di una generica collaborazione con la società appellata), che quest’ultima gli avesse affidato uno specifico mandato per lo svolgimento, nel proprio esclusivo interesse, delle attività preparatorie del lancio di un’attività di franchising internazionale;
la statuizione esula dai ristretti ambiti di sindacato in sede di legittimità, sanciti dal novellato testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, onde resiste alla censura all’esame;
6. ragioni di coerenza argomentativa inducono ad esaminare con priorità il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.;
si lamenta che il giudice del gravame abbia fondato la propria decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti dalle parti, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni formulate e non correttamente governando il materiale probatorio acquisito, per aver valorizzato la deposizione della teste M. (socio e legale rappresentante della s.n.c. G.) resa su di una circostanza peraltro neanche indicata nel capitolato di prova ammessa;
7. anche questo motivo non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità;
esso, non solo offre di un difetto di specificità in violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non riportando il tenore della deposizione della teste indicata neanche nelle sue parti salienti, ma, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degrada in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019 n. 33373, Cass. S.0 27/12/2019 n. 34476); in breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, non consentita nella presente sede di legittimità;
8. con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 423 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
si critica la statuizione con la quale il giudice del gravame ha confermato la reiezione delle domande attoree per mancata dimostrazione del quantum debeatur sul rilievo che in ogni caso era stata richiesta una determinazione dell’importo in via equitativa, sicché il giudicante avrebbe dovuto provvedere facendo uso dei poteri a lui ascritti;
9. al di là di ogni pur assorbente considerazione in ordine al difetto di specificità della censura, che non reca indicazione del tenore degli atti processuali sui quali è fondata, la stessa deve ritenersi inammissibile in base alle considerazioni di seguito esposte;
secondo l’insegnamento di questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate; ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (vedi Cass. 24/5/2006 n. 12372, Cass. 21/6/2017 n. 15350);
nello specifico i giudici di seconda istanza hanno fondato il loro argomentare su un duplice ordine di considerazioni: a) la mancanza di prova in ordine al conferimento da parte della società convenuta, di uno specifico mandato per lo svolgimento di una attività preparatoria del lancio della attività di franchising internazionale; b) la mancanza di prova del danno che si assumeva risentito da parte attrice;
la circostanza che, in base alle considerazioni innanzi esposte, siano state disattese le doglianze con le quali il ricorrente ha confutato la statuizione inerente alla mancanza di prova in ordine ai termini entro i quali la collaborazione si era articolata, rende irrilevante l’esame degli altri profili” atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile;
10. in definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo;
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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