LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24861-2015 proposto da:
L.A., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO ROCCELLA;
– ricorrenti –
contro
FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPO PELORO n. 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COSTANTINO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 244/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/07/2015 R.G.N. 159/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
CHE:
La Corte di appello di Genova, in giudizio relativo a due processi riuniti, confermava le sentenze di primo grado che avevano 1) accolto in parte qua l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di L.A., dipendente con mansioni di ausiliaria presso la Residenza San Camillo di Genova, per il pagamento di una somma a titolo di scatti di anzianità relativi ai mesi da marzo 2012 a dicembre 2013, sulla scorta dell’art. 48 del CCNL UNEBA 2) accolto integralmente, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di C.F., dipendente della medesima Residenza con mansioni di giardiniere, relativo alle somme dovute per aumento tabellare (superminimo) previsto dal rinnovo del CCNL Uneba in relazione ai mesi da ottobre a dicembre 2013 e tredicesima mensilità;
avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L.A. e C.F. sulla base di cinque motivi;
entrambi i ricorrenti hanno prodotto rinuncia al ricorso, debitamente accettata dalla controparte.
CONSIDERATO
CHE:
ex art. 390 c.p.c. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato;
poiché gli atti di rinuncia prodotti risultano regolarmente sottoscritti e firmati dalla controparte per accettazione, va dichiarata l’estinzione del processo, senza alcuna liquidazione delle spese di lite, in ragione della concorde volontà delle parti manifestata dalla parte resistente in sede di accettazione;
stante l’esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021