Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27796 del 12/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3739-2020 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2468/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 3490/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:

E.S. cittadino della *****, chiedeva alla compete’nte commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 ratificata con L. n. 722 del 1954;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2008, ex art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che ne disponeva il rigetto;

detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale;

a fondamento della decisione assunta, il Collegio di merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto che il narrato riferito ad una situazione di pericolo di morte derivante da una setta che praticava riti sacrificali, era del tutto generico e carente di dettagli, complessivamente poco credibile;

nessun elemento obiettivo era stato riferito quanto alla prospettazione della situazione del Paese di origine quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio;

come desumibile da accreditati report (EASO ***** 2018) non sussistevano i presupposti per l’applicazione della tutela sussidiaria, non essendo riscontrabili situazioni di violenza indiscriminata, derivanti da conflitto interno;

quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ricorreva alcuna condizione di vulnerabilità che ne giustificasse il rilascio né un adeguato livello di integrazione sociale in Italia;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su nove motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

CONSIDERATO

CHE:

1. con i primi due motivi, sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (primo motivo) e della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, lett. c), art. 8, lett. b) art. 11 e art. 14, lett. b) (secondo motivo) si denuncia motivazione apparente o inesistente in relazione alla ritenuta irrilevanza della vicenda personale; ci si duole che la Corte di merito non abbia enunciato le ragioni alla stregua delle quali il dedotto pericolo di cadere vittima di un rituale sacrificale o violento da parte di un culto animista, sia stata esclusa dal novero dei trattamenti inumani e degradanti;

2. i motivi terzo e quarto attingono la statuizione con la quale il giudice del gravame ha ritenuto scarsamente attendibile la credibilità della vicenda personale sempre sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 1 e art. 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 89, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, n. 9, D.L. n. 416 del 1989, art. 1, comma 5, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3;

ci si duole che non sia stato svolto un approfondito accertamento istruttorio riguardo alla propria vicenda personale in violazione dei criteri di valutazione di affidabilità sanciti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5;

3. i motivi quinto e sesto prospettano violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3 in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, n. 9 con riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c);

la Corte distrettuale con motivazione errata, avrebbe escluso il pericolo concreto per il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti solo in ragione della sua inattendibilità, trascurando di considerare i gradi conflitti di lunga durata che insanguinavano la *****, ed anche il *****;

4. con i motivi dal settimo al nono si critica la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, sotto il profilo della motivazione apodittica (art. 360 c.p.c., n. 4) e di violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata comparazione della attuale situazione vissuta in Italia e dove ha avviato esperienze lavorative, con quella del Paese di origine;

5. i primi sei motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati e meritevoli di accoglimento entro i termini che si vanno ad esporre;

nel pervenire al proprio convincimento la Corte distrettuale ha rimarcato essenzialmente la scarsa credibilità del narrato proposto dal richiedente, essendo stato il racconto svolto in maniera confusa, con riferimenti generici ad una contrapposizione fra individui finalizzata ad eseguire sacrifici in onore di una divinità; si prospetta anche la sussistenza di profili di contraddittorietà del racconto perché, ad avviso dell’appellante, suo padre si sarebbe rifiutato di sacrificare il figlio e per tale ragioni, sarebbe stato soppresso egli stesso, non essendo chiarite le ragioni del pericolo di un ulteriore sacrificio umano;

opina il Collegio che tale incedere argomentativo non sia coerente con i principi affermati in tema dalla giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito come la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non possa ritenersi rivolta alla capillare ricerca delle eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione;

funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve -, infatti, ritenersi quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale – anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva accurata raccolta delle predette informazioni;

nell’ottica descritta, è stato ritenuto che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo da parte dell’organo giudicante, deve essere effettuata all’esito di una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata con la precisazione che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (vedi Cass. 9/7/2020 n. 14674);

quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 letto alla luce della giurisprudenza della CEDU – secondo cui “stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto” (cfr.: CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59), perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento della forma di protezione invocata (vedi Cass. 27/3/2020 n. 7546, 16/10/2020 n. 22527);

inoltre, deve considerarsi che in tema di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento;

rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c), il giudice del merito è tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998);

secondo i più recenti principi affermati da questa Corte, da ribadir in questa sede, in materia di protezione internazionale, il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all’obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all’adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine; da ciò consegue che solo ove queste ultime risultino immediatamente false, oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l’obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno (vedi Cass. 12/5/2020 n. 8819);

deve, in definitiva, rimarcarsi, che rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c) il giudice del merito è tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998, Cass. 10/2/2021 n. 3357);

nello specifico è stata esclusa la ricorrenza di tutte le forme di protezione internazionale invocate da parte ricorrente sulla base di fonti informative non sufficientemente aggiornate (EASO 2018);

non risulta, dunque, rispettato l’onere di cooperazione istruttoria definito dai richiamati dicta e gravante sul giudice del merito il quale, nel pervenire alla definizione del proprio convincimento, deve attingere a fonti informative aggiornate ed autorevoli, al fine di consentire lo scrutinio della attendibilità e fondatezza delle allegazioni del richiedente, mediante l’esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo ò sul contenuto delle informazioni acquisite e sulla riferibilità delle stesse ad una situazione aggiornata;

alla stregua delle sinora esposte argomentazioni i primi sei motivi di ricorso vanno accolti, con ‘assorbimento degli ultimi tre attinenti al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, successivi in ordine logico;

la sentenza va cassata con rinvio alla Corte distrettuale designata in parte dispositiva, la quale provvederà a scrutinare la fattispecie devoluta alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472