Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27797 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1920-2020 proposto da:

E.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO SANNONER;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER ILO RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

– UFFICIO TERRRITORIALE DEL GOVERNO DI FOGGIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– intimato –

avverso ordinanza n. 728/2019 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, depositata il 14/11/2019 R.G.N. 2975/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

CHE:

1. il giudice di pace di Foggia ha respinto il ricorso proposto da E.D. avverso il provvedimento con cui il prefetto della città ha disposto in data 21 agosto 2019 l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino nigeriano non avente titolo per permanere sul territorio nazionale;

2. il giudice monocratico, con ordinanza del 14 novembre 2019, ha osservato – per quanto qui ancora interessa – che la richiesta reiterata della domanda di protezione internazionale avanzata dall’istante è stata dichiarata da parte della Commissione territoriale “inammissibile in base al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29 per assenza di motivi nuovi, ne consegue che nessuna incidenza può avere l’eventuale mancata notifica di detto provvedimento con riguardo alla fattispecie della espulsione in quanto, in base al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 3, la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la richiesta, non comporta la sospensione del provvedimento impugnato”;

3. circa “la mancata formulazione dei provvedimenti impugnati in lingua conosciuta dal ricorrente”, il giudice di pace ha ritenuto l’eccezione infondata “in quanto il modello C/3 sottoscritto dall’istante e dal funzionario della Questura di Foggia indica quale lingua compresa e parlata dall’istante l’italiano e quale lingua preferita per le notifiche l’inglese”;

4. per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso il soccombente affidato a 2 motivi; il Prefetto di Foggia è rimasto intimato; nell’adunanza camerale del 24 luglio 2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo onde consentire i necessari approfondimenti in ordine alle questioni poste dal primo motivo di ricorso;

5. il P.G. ha poi formulato le sue conclusioni di accoglimento del primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. i motivi del ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo si denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto irrilevante la mancata notifica della decisione della Commissione Territoriale che avrebbe dichiarato inammissibile la domanda reiterata dall’istante di protezione internazionale; si eccepisce che l’espulsione non poteva essere decretata in quanto la declaratoria di inammissibilità della Commissione, in difetto di notificazione, “e’ ancora impugnabile dinanzi al Giudice”;

con il secondo motivo si denuncia “nullità per omessa notifica del decreto di espulsione e dell’ordine del questore in lingua conosciuta”, sostenendo che “il ricorrente non comprende e non parla nessuna delle lingue veicolari”;

2. tale secondo mezzo può essere dichiarato inammissibile in limine litis, perché la circostanza che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto è accertabile anche in via presuntiva e costituisce accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 2953 del 2019), così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) dei cui enunciati parte ricorrente non tiene in alcun modo conto;

3. è invece fondato il primo motivo di ricorso;

va premesso che il caso sottoposto all’attenzione del Collegio non riguarda una ipotesi di domanda reiterata di protezione internazionale presentata in pendenza di una procedura espulsiva, perché nella specie la domanda reiterata era stata già dichiarata inammissibile dalla Commissione prima del decreto prefettizio;

si intende dare continuità al principio secondo cui il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 4, comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce della Commissione territoriale di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 1, lett. b) e b) “bis”, artt. 23 e 29; ne consegue che è vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto (Cass. n. 13891 del 2019; Cass. n. 32958 del 2019; Cass. n. 24009 del 2020);

più di recente (v. Cass. n. 10423 del 2021) è stato cassato il decreto del giudice di pace che aveva ritenuto “irrilevante la questione della corretta notifica dell’esito della domanda di protezione internazionale, che avrebbe invece dovuto esaminare per verificare se effettivamente il soggetto aveva ricevuto regolare notifica del provvedimento della Commissione ovvero se, in difetto di regolare notifica era ancora in termini per impugnarlo al momento in cui è stato emesso il decreto di espulsione, che in tal caso sarebbe illegittimo perché emesso nei confronti di un soggetto non espellibile”;

analogamente, nel caso che ci occupa, è evidente che se il provvedimento della Commissione non è stato notificato non può neanche decorrere il termine per l’impugnazione e, nella sua pendenza, lo straniero non può essere espulso; pertanto il giudice di pace a quo ha errato nel ritenere che “nessuna incidenza può avere l’eventuale mancata notifica di detto provvedimento con riguardo alla fattispecie della espulsione”;

4. conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, dichiarato inammissibile il secondo, con rinvio al Giudice di Pace di Foggia, in persona di altro magistrato, che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di tegittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Foggia, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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